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12/11/2025 ore 16.45
Cronaca

Il TAR Calabria respinge il ricorso: legittime le elezioni comunali di Paola

Il Tribunale amministrativo conferma la regolarità del voto di maggio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali

di Antonio Alizzi
Roberto Perrotta, sindaco di Paola

Il TAR Calabria ha confermato la legittimità delle elezioni comunali di Paola, respingendo il ricorso presentato da Giovanni Politano contro il verbale delle operazioni elettorali e gli atti connessi al voto per il sindaco e il consiglio comunale svoltosi lo scorso maggio.

La sentenza, resa oggi dalla Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, è stata pronunciata dal collegio presieduto dal dottor Ivo Correale, con estensore il consigliere Francesco Tallaro.

La decisione del TAR

Il giudice amministrativo ha riconosciuto la piena legittimità dell’intera procedura elettorale, svoltasi in un unico turno, confutando le tesi del ricorrente e confermando la correttezza dell’iter seguito.

Durante l’udienza, a sostegno della legittimità delle operazioni elettorali, sono intervenuti: l’avvocato Rosario Maria Infantino, difensore del Comune di Paola; l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, in rappresentanza del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Cosenza; l’avvocato Massimo Florita, difensore della presidente dell’adunanza dei presidenti di sezione Marianna Clementina Saragò, del sindaco eletto Roberto Perrotta e della consigliera Anna Anselmo; l’avvocato Flavio Micucci, difensore del consigliere Francesco Giuseppe Falbo; l’avvocato Benedetta Saulo, in rappresentanza dei consiglieri Emira Ciodaro e Camillo Gabriele Fiorito; gli avvocati Damiano Calabretta e Giuseppe Carratelli, difensori del consigliere Alfonso D’Arienzo.

Le motivazioni del rigetto

Le difese hanno sostenuto con efficacia, sia in via preliminare sia nel merito, la correttezza del criterio demografico utilizzato per determinare il sistema elettorale applicabile, evidenziando come esso fosse fondato sul dato normativo più recente e specifico, e non su rilevazioni anagrafiche successive.

Il TAR ha condiviso integralmente tali argomentazioni, ritenendo infondate le doglianze di Politano e rigettando il ricorso, con condanna al rimborso delle spese legali in favore delle parti costituite.