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03/05/2026 ore 14.56
Cronaca

Arresti domiciliari poi assoluzione, la Cassazione respinge il ricorso del cosentino Mario Perri

Per la Suprema Corte il periodo sofferto era già stato computato su un’altra pena definitiva: escluso l’indennizzo

di Antonio Alizzi
Jorge Franganillo

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Mario Perri contro l’ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro che aveva respinto la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. L’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari dal 3 dicembre 2021 al 10 gennaio 2023 nell’ambito di un procedimento per rapina aggravata, dal quale era poi stato assolto dal Tribunale di Cosenza, con sentenza del 13 febbraio 2024 divenuta definitiva il 28 giugno dello stesso anno, «per non avere commesso il fatto».

Il punto centrale della decisione non riguarda però l’assoluzione, ma il destino del periodo già trascorso in misura cautelare. Secondo la Corte d’appello, quel tempo era stato interamente computato nell’esecuzione di un’altra pena definitiva, pari a due anni e sei mesi di reclusione, relativa a un diverso procedimento penale. In particolare, una parte era stata considerata come periodo presofferto, mentre il restante intervallo era stato scomputato ai sensi dell’articolo 657 del codice di procedura penale.

La difesa aveva contestato questa lettura, sostenendo che il giudice della riparazione si fosse fermato a una valutazione soltanto formale e cronologica. Nel ricorso si evidenziava che la misura cautelare ritenuta ingiusta avrebbe comunque prodotto un pregiudizio concreto sul percorso penitenziario dell’interessato, incidendo sulla continuità trattamentale e sull’accumulo dei semestri utili per la liberazione anticipata.

La Suprema Corte ha però escluso che tali argomenti potessero superare il dato normativo. L’articolo 314, comma 4, del codice di procedura penale stabilisce infatti che «il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo».

Per i giudici di legittimità, la Corte territoriale ha correttamente applicato questo principio. La Cassazione chiarisce che, nel caso concreto, l’ingiusta detenzione aveva già trovato ristoro in forma specifica attraverso la detrazione del periodo da altra pena da espiare. Si tratta, scrivono i giudici, di una «riparazione in forma specifica» che prevale sulla monetizzazione prevista dall’articolo 314.

La Corte ribadisce anche che non esiste una facoltà di scelta tra indennizzo economico e scomputo della pena. Una volta che il periodo di restrizione sia stato utilizzato per ridurre una pena definitiva, non può essere riconosciuta anche la riparazione pecuniaria, perché ciò determinerebbe una duplicazione del ristoro.