Elezioni comunali a Rende, la presunta corruzione elettorale: perché il fatto non sussiste
Il Tribunale ha assolto Marcello Manna ed Agostino Briguori: nessuna prova di promesse ai votanti né di accordi corruttivi veicolati dai mediatori
Il capo di imputazione 172 si inserisce nel filone delle contestazioni presenti nel processo Reset legate alle elezioni amministrative del Comune di Rende del 26 e 27 maggio 2019, concluse con il ballottaggio del 9 giugno 2019. Gli imputati sono Marcello Manna, candidato sindaco, Agostino Briguori e Antonio Manzo (giudicato in abbreviato), indicati dall’accusa come mediatori nel procacciamento di voti.
A Manna, Briguori e Manzo – quest’ultimo già definito separatamente con rito abbreviato – veniva contestato il delitto di corruzione elettorale con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’associazione di cui al capo 1.
Secondo l’imputazione, «Marcello Manna, per ottenere il voto elettorale a proprio vantaggio nella veste di candidato Sindaco prometteva, attraverso la mediazione di Agostino Briguori e Antonio Manzo, ai singoli elettori procacciati da questi ultimi, l’assunzione presso cooperative sociali partecipate del Comune di Rende, nella misura di un posto di lavoro per ciascun nucleo familiare votante».
Allo stesso tempo, sempre secondo la contestazione, Manna avrebbe promesso ai mediatori ulteriori utilità: «per Briguori, una sua intermediazione presso l’amministrazione dell’Unical per contrastare un procedimento di recupero di locali di proprietà dell’Università della Calabria», e «per Manzo, la remunerazione in denaro e l’affidamento della gestione di fatto di una cooperativa del Comune di Rende».
L’inquadramento giuridico: la corruzione elettorale
Il Collegio inquadra preliminarmente la fattispecie, ricordando che l’art. 86 del D.P.R. 570/1960 punisce chiunque, «per ottenere, a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori».
Si tratta di un reato plurioffensivo, che tutela sia «l’interesse dello Stato al libero e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali», sia «il diritto di ogni elettore alla libera determinazione e manifestazione della propria preferenza».
La Corte – composta dai giudici Ciarcia, Vigna e Granata - sottolinea inoltre che la corruzione elettorale è un reato di pericolo astratto, per il quale «è sufficiente il compimento della condotta», e che la promessa anticipa «in maniera accentuata la soglia della punibilità».
Il cuore della contestazione: promesse agli elettori e ai mediatori
Nel caso concreto, l’accusa contesta una condotta a titolo di concorso, ritenendo che Manna si sarebbe avvalso dell’intermediazione di Briguori e Manzo per promettere posti di lavoro agli elettori.
La Corte rileva però una ambiguità strutturale nella stessa rubrica del capo di imputazione: «Mentre nella prima parte i destinatari della promessa illecita vengono individuati nei singoli elettori nella seconda parte la promessa illecita sarebbe destinata direttamente a Manzo e Briguori». Un elemento che impone un’analisi rigorosa delle risultanze istruttorie.
Processo Reset, le intercettazioni tra Patitucci e Illuminato: la confederazione raccontata dall’internoLe intercettazioni e l’attivismo elettorale
Il compendio probatorio, fondato su intercettazioni, sopralluoghi e acquisizioni documentali, ha consentito di accertare «l’attivismo e l’interessamento utilitaristico di Briguori Agostino e Manzo Antonio nella campagna elettorale di Marcello Manna».
Dalle captazioni emerge che l’interesse di Manzo è «connotato dalla individuazione netta del vantaggio perseguito»; quello di Briguori «si atteggia come una generica aspettativa di vantaggi indeterminati». Quanto ai rapporti tra Manna e Briguori, la Corte evidenzia che essi nascono in un contesto professionale, essendo stato Manna «difensore di fiducia di Briguori» in precedenti procedimenti penali. Anche il tenore delle conversazioni – l’uso del “voi” e il ricorso al titolo di “avvocato” – conferma tale natura.
Diversamente, «il coinvolgimento di Manzo Antonio nel procacciamento di voti è una iniziativa imputabile al solo Briguori», non risultando contatti diretti tra Manna e Manzo.
Processo Reset, il gruppo Presta e la Valle dell’Esaro: la «cosca dell’entroterra»La conversazione del 30 aprile 2019 e il “ragionevole dubbio”
Centrale nella motivazione è l’intercettazione del 30 aprile 2019 tra Manzo e Briguori, oggetto di ascolto diretto da parte del Collegio. Da essa emerge in modo chiaro la pretesa del Manzo: «Due cooperative e un’assunzione per ogni famiglia di elettori in caso di elezione». Tuttavia, dal tenore complessivo della conversazione, osservano i giudici, «non emerge in maniera chiara ed inequivoca che la finalità condivisa sia quella di procacciare voti in favore di Manna». Manzo, infatti, fa riferimento a un altro candidato e afferma: «Eh… loro me lo hanno detto… che ne sapevo che era medico sanitario? Io nemmeno lo conosco…». Anche ipotizzando che Manzo intendesse far pervenire la proposta illecita a Manna tramite Briguori, la Corte evidenzia che «non emerge (…) che esiti abbia avuto questa iniziativa», né che vi siano stati «accordi specifici» o «una trattativa in tal senso».
Processo Reset, armi e proventi illeciti: perché i giudici hanno escluso le aggravantiL’assenza di un accordo corruttivo
L’istruttoria non ha fornito prova che le promesse di assunzione siano mai state veicolate agli elettori né che siano state formulate da Manna. Allo stesso modo, «non vi è prova di alcun accordo corruttivo intercorso tra Marcello Manna, Agostino Briguori e Antonio Manzo».
Processo Reset, il ruolo di Patitucci e la “bacinella”: il cuore della confederazioneQuanto a Briguori, il Collegio riconosce che il suo impegno elettorale fosse «correlato alla chiara aspettativa di ottenere vantaggi vari», ma precisa che tali aspettative restano «aspecifiche ed indeterminate» e non integrano condotte penalmente rilevanti. Alla luce di tutte le risultanze, il Tribunale giunge a una conclusione netta: «Ritiene pertanto il Collegio che l’ipotesi accusatoria sia rimasta indimostrata». (Settima parte)