Processo sulla presunta cosca Scornaienchi, il Riesame: esclusa la gravità indiziaria per Luca Occhiuzzi
Respinto l’appello della Dda di Catanzaro sulla sospetta esistenza di una cellula mafiosa operante a Cetraro in dissociazione allo storico clan Muto
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dalla Direzione distrettuale antimafia contro l’ordinanza del Gip che aveva escluso, nei confronti di Luca Occhiuzzi, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all’accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
L’ordinanza, depositata il 15 luglio 2026 dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro, conferma integralmente la decisione del giudice per le indagini preliminari, ritenendo che gli elementi investigativi raccolti non siano sufficienti, allo stato, a dimostrare l’esistenza della presunta articolazione di ’ndrangheta che, secondo la Procura, farebbe capo a Giuseppe Scornaienchi, né la partecipazione di Occhiuzzi a tale sodalizio.
Secondo l’impostazione accusatoria, il gruppo avrebbe costituito una nuova articolazione criminale operante nel territorio di Cetraro, derivata dalla storica cosca Muto, con Scornaienchi nel ruolo di vertice e Occhiuzzi indicato quale promotore e organizzatore dell’associazione.
Il Collegio del Riesame ha osservato, tuttavia, che il presupposto dell’accusa resta privo di adeguato riscontro. I giudici hanno richiamato le precedenti decisioni adottate nell’ambito del procedimento “Frontiera” e del successivo procedimento n. 4713/2022, evidenziando come non sia stata accertata, neppure sul piano cautelare, l’esistenza di un’autonoma associazione mafiosa riconducibile a Scornaienchi.
L’ordinanza ha sottolineato che la riconosciuta esistenza della cosca Muto non comporta automaticamente il riconoscimento di una nuova organizzazione mafiosa derivata dalla stessa. Secondo il Tribunale, occorre verificare autonomamente la presenza degli elementi costitutivi previsti dall’articolo 416-bis del codice penale, con particolare riferimento alla forza di intimidazione del vincolo associativo e alla concreta capacità del gruppo di determinare condizioni di assoggettamento e omertà.
Sotto questo profilo, il Riesame ritiene che il materiale investigativo non consenta di attribuire al gruppo una forza intimidatrice autonoma e stabile. Pur riconoscendo la particolare caratura criminale di alcuni degli indagati e la commissione di numerosi reati contro il patrimonio e contro la persona, il Tribunale ha evidenziato come tali condotte non dimostrino, allo stato, la nascita di una distinta associazione mafiosa capace di esercitare un controllo sul territorio diverso da quello storicamente riconducibile alla cosca Muto.
Il Collegio ha esaminato anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamate dalla Procura, rilevando come esse facciano riferimento prevalentemente a vicende antecedenti ai fatti contestati e riferite ai rapporti con il clan Muto, senza offrire riscontri esterni idonei a dimostrare l’esistenza della presunta nuova organizzazione.
Analoga valutazione è stata espressa in relazione agli altri elementi indicati dalla Dda di Catanzaro, tra cui episodi di violenza, rapporti tra gli indagati, intercettazioni, latitanze, disponibilità di armi, analisi del telefono cellulare sequestrato a Occhiuzzi durante la detenzione e il successivo rinvenimento di denaro all’interno del cosiddetto “magazzino blu”. Secondo il Tribunale, tali circostanze possono rappresentare indizi della significativa pericolosità criminale dell’indagato e della sua vicinanza ad ambienti delinquenziali, ma non consentono di affermare, con il grado di gravità richiesto in sede cautelare, la partecipazione a un’autonoma associazione mafiosa.
Particolare rilievo è stato attribuito anche alla contestazione formulata nei confronti di Occhiuzzi, al quale la Procura attribuisce un ruolo apicale all’interno del presunto sodalizio. I giudici osservano che dagli atti non emergono elementi concreti dai quali desumere l’effettivo esercizio di funzioni direttive, organizzative o disciplinari, né risultano provati compiti di coordinamento, gestione dei proventi illeciti, impartizione di ordini o rapporti con altre consorterie criminali.
Per il Tribunale, gli elementi raccolti descrivono un soggetto inserito in un contesto criminale e dotato di una rete di relazioni anche durante la detenzione, ma non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un vincolo associativo mafioso né, tantomeno, il ruolo di promotore contestato dalla Procura.
Alla luce di tali considerazioni, il Riesame ha ritenuto infondato l’appello della Direzione distrettuale antimafia, confermando integralmente l’ordinanza del Gip che aveva escluso la gravità indiziaria in ordine all’accusa di partecipazione ad associazione mafiosa contestata a Luca Occhiuzzi, difeso dagli avvocati Giorgia Greco e Giuseppe Bruno.