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29/05/2026 ore 06.30
Cronaca

Rosa Vespa condannata: il rapimento di Sofia non fu un «raptus» né l’effetto di uno scompenso psicotico improvviso

Depositate le motivazioni della condanna a cinque anni e quattro mesi per il sequestro della piccola sottratta alla clinica Sacro Cuore

di Antonio Alizzi

Il gup del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha condannato Rosa Vespa a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il rapimento della piccola Sofia, la neonata sottratta la sera del 21 gennaio 2025 dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza.

Il processo si è celebrato con rito abbreviato. La Procura di Cosenza, rappresentata dal pubblico ministero Antonio Bruno Tridico, aveva chiesto una condanna a otto anni di carcere, contestando all’imputata il reato di sequestro di persona.

Secondo la ricostruzione accolta dal giudice, Vespa entrò nella struttura sanitaria fingendosi una puericultrice e prelevò la neonata dalla culla mentre la madre si trovava ancora nella clinica privata con i familiari. Subito dopo si allontanò dalla stanza, scese al piano terra e uscì dall’edificio.

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Ad attenderla, secondo quanto ricostruito nel procedimento, c’era il marito Moses Omogo. La sua posizione, già emersa nella fase delle indagini, è stata considerata marginale e destinata all’archiviazione: l’uomo avrebbe creduto che la moglie stesse portando in braccio il piccolo “Ansel”, nome attorno al quale era stata costruita la messinscena.

Nelle motivazioni, il gup ritiene provata la condotta materiale dell’imputata sulla base degli atti di indagine, delle testimonianze, delle perizie, delle riprese video, delle dichiarazioni del personale della clinica e dei rilievi effettuati nell’abitazione di Vespa, dove la bambina fu ritrovata.

Il fatto è stato qualificato come sequestro di persona, ai sensi dell’articolo 605 del codice penale. Per il giudice, la neonata fu privata della libertà personale, bene giuridico tutelato anche quando la persona offesa, per età o condizioni, non è in grado di autodeterminarsi.

Il nodo centrale delle motivazioni riguarda però la capacità di intendere e di volere dell’imputata. La difesa aveva sostenuto la sussistenza di un vizio totale di mente, ma il gup ha aderito alle conclusioni dei periti d’ufficio, ritenendo Rosa Vespa imputabile al momento del fatto.

Pur in presenza di un disturbo di personalità di tipo borderline e istrionico e di un profondo disagio psicologico legato alla mancata maternità, quelle condizioni non sono state considerate tali da integrare una vera infermità di mente ai sensi degli articoli 88 e 89 del codice penale.

Per il giudice, l’azione non fu un «raptus» né l’effetto di uno scompenso psicotico improvviso, ma una condotta preparata e organizzata. Nelle motivazioni viene valorizzata la lunga messinscena della gravidanza, durata mesi, insieme alla predisposizione del piano per portare via la neonata dalla clinica.

Secondo la ricostruzione processuale, Vespa avrebbe ingannato anche i parenti più stretti, inviando nelle chat WhatsApp di famiglia audio e foto per far credere di trovarsi ricoverata nella clinica privata. In realtà, secondo l’accusa, si trovava in un hotel cittadino a poca distanza da corso Mazzini.

Il gup sottolinea anche che l’imputata avrebbe mantenuto il «contatto con il reale», adottando precauzioni per sostenere la propria narrazione e falsificando documenti per non far crollare il progetto costruito attorno alla finta gravidanza.

La vicenda si concluse con l’intervento della polizia. Gli agenti della Questura di Cosenza rintracciarono la neonata e la riportarono ai genitori. Rosa Vespa fu arrestata e trascorse un primo periodo in carcere, prima della concessione degli arresti domiciliari.

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Nella determinazione della pena, il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate. La scelta è stata motivata anche con riferimento al «triste vissuto» dell’imputata e al suo calvario psicologico, elementi che tuttavia non sono stati ritenuti idonei a escludere la responsabilità penale.

Nel processo si sono costituite le parti civili, assistite dagli avvocati Paolo Pisani, Natasha Gardi, Chiara Penna e Giorgio Loccisano. Rosa Vespa è difesa dagli avvocati Gianluca Garritano e Teresa Gallucci.