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18/03/2026 ore 18.41
Cronaca

Fuscaldo, fu accusato di indebita percezione del reddito di cittadinanza: assolto perché “il fatto non sussiste”

Un cittadino marocchino residente da anni nella cittadina tirrenica è stato dichiarato non colpevole dal giudice del tribunale di Paola. Secondo l’accusa, dal 2019 al 2022  aveva conseguito un ingiusto profitto pari a circa 7mila euro

di Redazione

Assolve l'imputato dal delitto a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Il gup del tribunale di Paola Carla D'Acunzo, all'esito della Camera di Consiglio, ha assolto E.H. A., cittadino marocchino, da tanti anni residente a Fuscaldo, difeso dall'avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, imputato per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 al mese di febbraio 2022, così conseguendo un ingiusto profitto di 7.094,37 euro, corrispondente alla somma erogata dall'Inps di Cosenza, con pari danno per l'ente pubblico.

Le indagini della Finanza

L'uomo era stato deferito in stato di libertà dalla Sezione Operativa della Compagnia di Paola della Guardia di Finanza ed in seguito la Procura della Repubblica di Paola aveva esercitato l'azione penale nei suoi confronti mediante richiesta di rinvio a giudizio contestandogli il delitto previsto dall'Art. 7 c. 1 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

Secondo la Guardia di Finanza, E.H.A., pur risiedendo regolarmente in Italia da oltre 10 anni e titolare di permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo rilasciato dalla Questura di Cosenza, non è mai stato titolare del permesso di soggiorno di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, pertanto, privo del requisito necessario per accedere al beneficio economico del reddito di cittadinanza.

Il lavoro del Caf

L'imputato, all'esito delle indagini preliminari, sottoposto ad interrogatorio, alla presenza del suo difensore, ha dichiarato di essersi rivolto ad un Centro di Assistenza Fiscale di Fuscaldo relativamente alla prima domanda del 2019, poi ad un altro di Guardia Piemontese per il 2020 e, successivamente, ad uno di San Lucido nel 2021. In tutti e tre i casi il personale del Caf gli aveva elencato i documenti che avrebbe dovuto presentare per ottenere il reddito di cittadinanza e, tra questi, gli venne chiesto il permesso di soggiorno senza ulteriori specificazioni.

Consegnata tutta la documentazione richiesta, si è limitato a sottoscrivere le relative domande prestampate, predisposte dal personale dei Caf cui si era rivolto, facendo affidamento nelle richieste documentali che gli erano state fatte in quanto, essendo straniero, non capiva bene la terminologia tecnica.

Rito abbreviato

In udienza preliminare, l'Avvocato Quintieri, ha chiesto ed ottenuto di definire il processo per il suo assistito con giudizio abbreviato, ritenendo evidente che non vi fossero i presupposti per una condanna. Ed infatti, in sede di discussione, è stato lo stesso Pubblico Ministero Chiara Pezone, sostituto procuratore della Repubblica di Paola, a ricostruire la vicenda, chiedendo al Giudice, in via principale, di voler assolvere E.H.A. perché il fatto non sussiste perché mancava proprio l'elemento oggettivo del reato contestato e, in via subordinata, perché il fatto non costituiva reato per assenza del dolo, avendo l'imputato sottoscritto le relative domande, indicando esattamente il permesso di soggiorno di cui era titolare ed allegando la fotocopia di tale documento.

La difesa si associava alle richieste rassegnate della parte pubblica. Il Giudice Carla D'Acunzo, dopo aver udito le parti e valutato i fatti, ha ritenuto di mandare assolto l'imputato con la formula più ampia ossia "perché il fatto non sussiste", escludendo in radice la sussistenza del fatto contestato.

L'esito del giudizio conferma la correttezza dell'impostazione difensiva che ha sempre sostenuto, sin dalle indagini preliminari, l'assenza di qualsivoglia condotta penalmente rilevante. Le motivazioni della decisione saranno depositate tra novanta giorni.