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04/05/2026 ore 11.28
Cronaca

Rende, il bar Due Palme 3 vince al Consiglio di Stato sui tabacchi

Dopo anni di contenzioso, i giudici ribaltano il Tar e danno ragione all’esercente: per calcolare la distanza conta il percorso reale verso il negozio

di Antonio Alizzi

Il bar Due Palme 3 di Rende vince davanti al Consiglio di Stato dopo anni di contenzioso con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ottiene una decisione che ribalta il precedente verdetto del Tar Calabria. Al centro della vicenda c’era il rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi, negato dall’amministrazione sulla base di una distanza ritenuta troppo ridotta rispetto a un’altra rivendita. I giudici di Palazzo Spada hanno invece stabilito che il criterio corretto non è quello della linea d’aria né quello dell’ingresso del centro commerciale, ma il percorso reale che il cliente deve compiere a piedi per raggiungere il negozio.

La sentenza restituisce così ragione alla società che gestisce il locale rendese, titolare del patentino sin dal 2007, e apre un fronte destinato ad avere peso anche oltre il singolo caso, perché fissa un principio interpretativo destinato a incidere su situazioni analoghe.

Il rinnovo negato dopo anni di autorizzazioni

La vicenda affonda le radici in una storia amministrativa lunga. Il Due Palme 3 aveva ottenuto il patentino per la vendita di tabacchi nel 2007 e, negli anni successivi, ne aveva sempre ottenuto il rinnovo. Nel dicembre 2019, come già accaduto in precedenza, la società aveva presentato una nuova richiesta di rinnovo.

Il quadro cambia però nel 2022, quando l’Ufficio dei Monopoli della Calabria oppone un diniego. La motivazione si concentra sulla presenza di una rivendita ritenuta troppo vicina, una tabaccheria speciale collocata all’interno del centro commerciale Metropolis. Secondo l’amministrazione, la distanza tra i due punti vendita sarebbe stata di appena 40 metri, dunque inferiore alla soglia minima dei 100 metri prevista dal Decreto ministeriale 38/2013.

La perizia della difesa e il nodo della distanza

Il titolare del bar, difeso dall’avvocato Giuseppe Carratelli, ha contestato subito quel calcolo, producendo una perizia giurata che offriva una ricostruzione radicalmente diversa. Secondo quella misurazione, infatti, la distanza reale tra il bar e la rivendita del Metropolis non era di 40 metri, ma di 207,7 metri.

La differenza nasceva dal metodo utilizzato. L’Agenzia aveva fermato il calcolo all’ingresso del centro commerciale, ritenendo sufficiente quel punto di accesso generale. La difesa ha invece sostenuto che la tabaccheria concorrente, trovandosi al primo piano della struttura, potesse essere raggiunta solo attraverso un tragitto effettivo fatto di scale, corridoi e gallerie interne. In sostanza, per arrivare davvero al punto vendita, il cliente non si arresta all’ingresso del “contenitore”, ma deve percorrere fisicamente tutto il cammino che conduce al negozio.

Prima il Tar, poi la svolta del Consiglio di Stato

Il primo passaggio giudiziario non era stato favorevole all’esercente. Il Tar Catanzaro aveva infatti inizialmente respinto le ragioni del titolare del bar. La partita, però, non si è fermata lì ed è proseguita davanti al Consiglio di Stato, che con la sentenza depositata oggi ha ribaltato quella decisione.

La pronuncia dei giudici amministrativi di secondo grado segna il punto di svolta dell’intera vicenda. Palazzo Spada ha accolto la tesi dell’esercente e ha affermato che la distanza tra due rivendite di tabacchi deve essere misurata sulla base del percorso pedonale reale, considerando l’effettivo ingresso del singolo negozio e non quello della struttura complessiva che lo ospita.

Il principio fissato dai giudici

Per i giudici, non conta se la rivendita concorrente si trovi dentro un centro commerciale, un aeroporto o una stazione: l’ingresso da prendere in considerazione è quello del locale in cui si vende il prodotto, non quello del complesso edilizio che lo contiene.

In altri termini, non si può «confondere il contenitore con il contenuto», perché una simile impostazione risulterebbe irragionevole e finirebbe per creare disparità di trattamento tra chi esercita l’attività in un negozio affacciato direttamente sulla strada e chi invece si trova all’interno di una struttura articolata.

L’Agenzia dovrà riaprire la pratica

Alla luce della sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà ora riaprire la pratica e procedere al rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi. Per il bar rendese si chiude così positivamente una lunga battaglia amministrativa che aveva inciso in modo diretto sull’attività commerciale e sul rapporto quotidiano con la clientela.