Reset, la Dda impugna l’assoluzione di Ariosto Artese per concorso esterno
L’accusa contesta la sentenza del Tribunale di Cosenza: «Motivazione omissiva e apodittica» su presunti rapporti con la cosca Porcaro
Nel mosaico dell’appello depositato dalla Dda di Catanzaro contro alcune assoluzioni del processo Reset, la posizione di Ariosto Artese viene rimessa in discussione: la sentenza di primo grado, secondo la Procura, avrebbe sottovalutato passaggi decisivi dell’istruttoria e avrebbe letto in modo “apodittico” il materiale raccolto.
Le accuse
Artese era imputato per concorso esterno in associazione mafiosa relativamente a un presunto rapporto di reciproco vantaggio: da un lato la “protezione” assicurata da soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio egemone sul territorio cosentino, dall’altro la “messa a disposizione” delle sue risorse economiche e delle relazioni imprenditoriali, anche attraverso mediazioni che – secondo l’impostazione della Dda – avrebbero favorito interessi del gruppo. I fatti, per come contestati, sarebbero maturati a Cosenza dall’ottobre 2018 con condotta perdurante.
La sentenza assolutoria: “messa a disposizione” rimasta “al livello di concetto”
Il Tribunale aveva assolto Artese ritenendo che, dalle prove acquisite, non emergesse una condotta concretamente riconducibile alla sua messa a disposizione “in favore della cosca”. Nella motivazione richiamata nell’atto d’appello, il giudice di primo grado aveva sottolineato che la “messa a disposizione” risultava priva di contenuti fattuali, senza quegli elementi capaci di delineare il sinallagma – lo scambio – che nella prospettiva del concorso esterno deve reggere l’impianto: quale contributo all’associazione e quale utilità ricevuta in cambio.
Sempre secondo il Tribunale, criticità analoghe riguardavano anche le due “specificazioni” inserite nella contestazione: l’ipotizzato interessamento nella vicenda usuraria in cui sarebbe vittima un uomo cosentino e la presunta mediazione collegata a un progetto estorsivo relativo a un parcheggio in prossimità di uno svincolo autostradale. Per i giudici, la ricostruzione accusatoria sarebbe stata fondata in larga parte su rapporti “parlati”, senza riscontri storici esterni e senza la prova della “subordinazione funzionale” di Artese all’associazione; dubbio, inoltre, anche sull’altro elemento dello scambio, cioè la tutela.
“Omissioni” su Pulicanò e lettura errata delle intercettazioni
Sul profilo ritenuto omissivo, il pm Corrado Cubellotti ha segnalato che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia Mattia Pulicanò. Nel passaggio riportato, il pentito, oggi non più sotto protezione, ha descritto Artese come soggetto «molto conosciuto», storicamente vicino a contesti indicati come riferibili allo storico clan di ‘ndrangheta Pino-Sena, dedito - nella prospettiva del collaboratore - anche ad attività di usura. E ha rievocato un episodio in cui sarebbe stata avanzata una richiesta di 5mila euro da parte di Francesco Patitucci, richiesta che Artese avrebbe vissuto come una «estorsione velata», rimanendone «molto male».
Usura con “placet”
Secondo la prospettazione accusatoria, nel territorio cosentino la pratica dei prestiti a usura sarebbe stata preclusa senza un previo “placet” della criminalità organizzata, ottenibile tramite intraneità o collateralismo complice.
Sul profilo valutativo, nell’appello il pm della Dda di Catanzaro ha criticato l’affermazione del Tribunale secondo cui l’impianto si baserebbe su “parlati” privi di riscontro materiale., richiamando un principio di legittimità secondo cui le intercettazioni possono costituire fonte probatoria diretta, purché valutate con criteri di linearità logica, e contesta che sia corretto degradarle a elemento “non autosufficiente”.
Voto di scambio a Rende: la Dda impugna le assoluzioni di Manna, Munno e D’AmbrosioL’episodio del call center
Uno dei segmenti più sviluppati dell’appello ruota attorno a una vicenda che la Dda considera “plastica” per descrivere l’elemento della protezione: la richiesta estorsiva che sarebbe stata avanzata da Gennaro Presta nei confronti di un’attività economica poi ricondotta a un call center, con sede a Rende, dove avrebbe avuto partecipazioni il figlio di Artese.
Secondo la ricostruzione riportata nell’appello, dalle conversazioni intercettate emergerebbe che soggetti indicati come appartenenti al gruppo degli “Italiani” si sarebbero attivati per paralizzare la richiesta, ritenuta proveniente dall’area degli “Zingari”. In quelle conversazioni, la Dda ha evidenziato la locuzione utilizzata per descrivere Artese – «amico vicino a noi» – non riducibile a una semplice dinamica vittima-carnefice.
Parcheggio e Saullo: due episodi usati per sostenere la “messa a disposizione”
La Dda ha agganciato alla presunta tutela due ulteriori episodi che, secondo la contestazione, descriverebbero la subordinazione funzionale e l’attivazione di Artese per interessi altrui.
Il primo riguarda un parcheggio in prossimità di uno svincolo autostradale: nell’atto d’appello la Dda sostiene che Artese avrebbe dovuto adattare la conduzione dei propri affari a indicazioni provenienti dal gruppo, attraverso interlocuzioni mediate, in modo da agevolare un percorso economico-gestionale ritenuto di interesse della consorteria.
Il secondo è la vicenda collegata a un uomo, inserita anche in un diverso procedimento (“Testa di Serpente”), nel quale – secondo quanto richiamato – Roberto Porcaro e Carlo Drago risultano condannati per usura in concorso ai suoi danni. Qui la Procura va in contrasto con la conclusione del Tribunale sulla dubbia identificazione del soggetto “Eugenio” richiamato nelle intercettazioni e sostiene che, nel perimetro delle captazioni, l’uomo sarebbe l’unico “Eugenio” con contatti diretti o mediati con quei soggetti, rendendo l’identificazione “univoca” nella lettura dell’appellante.