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28/02/2026 ore 19.00
Cronaca

Reset, le dichiarazioni di Roberto Presta al centro dell’appello sul gruppo di Roggiano Gravina

La Dda di Catanzaro richiama l’esame in aula del 23 e 25 luglio 2024. Dalle «doti di ’ndrangheta» al ruolo degli imputati nella presunta compagine mafiosa

di Antonio Alizzi
La Corte d'Appello di Catanzaro

Nel capitolo dell’impugnazione dedicato al gruppo “Presta”, la Dda di Catanzaro individua un punto di snodo nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Roberto Presta, esaminate nel corso del dibattimento di primo grado, in particolare nelle udienze del 23 e 25 luglio 2024. Nell’impostazione dell’accusa, il Tribunale di Cosenza avrebbe trascurato o svalutato circostanze che - se lette in modo unitario e riscontrate - sarebbero rilevanti per la contestazione di partecipazione all’associazione mafiosa.

«Doti di ’ndrangheta»: il passaggio richiamato dall’appello

Tra i passaggi riportati nell’atto, il collaboratore descrive una riunione collocata nel 2018 e riferisce di conferimenti di doti, indicando tra i destinatari Armando Antonucci e Fabio Giannelli. Il verbale riporta il riferimento a doti attribuite e, su Giannelli, un ricordo non preciso sul livello, con la precisazione: «A Fabio Giannelli, non mi ricordo se la Prima o la Seconda».

L’appello del pm antimafia Corrado Cubellotti valorizza la prospettiva secondo cui il tema della dote e della ritualità non sarebbe da solo decisivo, ma andrebbe collocato nel quadro di quegli indici che - nella lettura delle Sezioni Unite richiamate - possono dimostrare una messa a disposizione seria e continuativa del sodalizio.

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Tra stupefacenti e “margine”: il racconto sul ruolo di Antonucci

Un segmento ampio dell’atto riporta l’esame in cui Roberto Presta parla dei rapporti diretti con Antonucci in materia di stupefacenti, con riferimento a quantitativi e somme («mezzo chilo per volta») e all’esistenza di intercettazioni che avrebbero documentato quei contatti. Sul tema del cosiddetto “stipendio” emerge una ricostruzione sfumata, che il collaboratore chiarisce così: «Lo stipendio non lo percepiva, però si alzava un bel po’ di margine… è come fosse che lui lo percepiva lo stipendio», spiegando un meccanismo di prezzo “abbassato” sulla sostanza per garantire un guadagno maggiore.

In questa parte, l’impugnazione richiama anche il confronto in aula sulle dichiarazioni pregresse e sulla necessità di precisare in modo coerente il punto stipendio/beneficio economico, dopo le contestazioni difensive.

Giannelli “Leoncino”: spaccio e disponibilità

Per Fabio Giannelli, soprannominato «Leoncino», nell’atto si richiamano le risposte del collaboratore sul ruolo legato alla vendita di stupefacenti e su contatti con la componente apicale del gruppo. Il capitolo inserisce poi un passaggio specifico, emerso nell’esame davanti al Presidente, sulla disponibilità eventualmente manifestata a compiere azioni intimidatorie. Nel verbale si legge che Giannelli avrebbe risposto affermativamente alla disponibilità: «Se ti viene detto di andare per esempio a mettere la bottiglia, tu te la senti di andare, sì o no? E lui ha detto sì». E, incalzato, il chiarimento: «Quindi ha solo dichiarato la disponibilità eventualmente a fare qualche attività».

La Dda di Catanzaro utilizza questo snodo per sostenere che il Tribunale collegiale di Cosenza avrebbe dato un peso insufficiente alla dimensione dell’accordo e della disponibilità, elemento che - nell’impostazione dell’appello - può essere significativo anche se l’attivazione concreta non risulta provata in modo pieno.