Reset, ecco perché l’appello della Dda è inammissibile: il deposito cartaceo ferma l’impugnazione contro 28 assoluzioni
I pm di Catanzaro aveva segnalato problemi informatici. Per la Corte non è provato che impedissero il deposito telematico fino alla scadenza
Il problema informatico segnalato dalla Dda di Catanzaro non bastava a rendere ammissibile un appello depositato soltanto su carta. Per la Corte d’Appello di Catanzaro, mancava la dimostrazione che l’impedimento fosse proseguito fino alla scadenza del termine. E negli ultimi giorni utili diversi difensori avevano regolarmente trasmesso le proprie impugnazioni attraverso il portale.
È il passaggio centrale dell’ordinanza del 21 ottobre 2026 con cui la prima sezione penale ha dichiarato inammissibile l’appello della Procura di Catanzaro contro le assoluzioni di 28 imputati del processo Reset, tra i quali Marcello Manna e Pino Munno.
Il collegio, composto dal presidente Giancarlo Bianchi e dai consiglieri Ippolita Luzzo e Pietro Scuteri, ha accolto l’eccezione sollevata dalle difese sulle modalità di presentazione dell’impugnazione. La decisione riguarda l’ammissibilità dell’appello dell’accusa: non è una nuova valutazione nel merito delle contestazioni già esaminate in primo grado.
L’appello cartaceo e il problema informatico segnalato dal pm
L’impugnazione riguardava i capi assolutori della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 17 luglio 2025, le cui motivazioni erano state depositate il 9 gennaio 2026.
Il pubblico ministero aveva presentato l’appello nella cancelleria del Tribunale di Cosenza il 25 febbraio 2026, utilizzando il formato cartaceo. Per giustificare questa modalità aveva richiamato un «malfunzionamento dell’applicativo processo penale in data 24.02.2026».
Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politico-giudiziaria». E attacca Caruso, Succurro e Occhiuto | VIDEOA sostegno erano stati prodotti un’attestazione, una nota di accompagnamento, due stampe di segnalazioni di errore e una richiesta di assistenza. La Procura antimafia sosteneva quindi di aver incontrato un ostacolo tecnico indipendente dalla propria volontà e che il deposito su carta dovesse essere considerato ammissibile.
La Corte non ha condiviso questa conclusione.
Perché la segnalazione del guasto non è stata sufficiente
Secondo l’ordinanza, per l’impugnazione in esame era obbligatorio il deposito telematico. I giudici richiamano gli articoli 582 e 111-bis del codice di procedura penale e la disciplina attuativa, ritenendo applicabile al caso la regola del deposito esclusivamente digitale.
Il punto decisivo riguarda però la durata dell’impedimento. Il malfunzionamento risultava documentato per il 24 febbraio, mentre il termine ultimo indicato dallo stesso pubblico ministero nella propria attestazione era il 27 febbraio 2026.
«Non risulta, invece, in alcun modo accertato e/o documentato» che il sistema presentasse problemi anche il 26 e il 27 febbraio, scrive il collegio.
Per i giudici, dunque, il deposito cartaceo del 25 febbraio non esonerava la Procura dal procedere alla trasmissione telematica entro la scadenza. Restavano ancora due giorni utili nei quali, secondo la Corte, l’appello avrebbe dovuto essere depositato nelle forme previste.
Gli appelli delle difese trasmessi negli stessi giorni
L’ordinanza non si limita a rilevare l’assenza di documentazione sui giorni successivi. Richiama anche numerose impugnazioni che i difensori avevano depositato telematicamente il 26 e il 27 febbraio.
Ulteriori atti risultavano trasmessi attraverso il portale già il 25 febbraio, lo stesso giorno del deposito cartaceo della Procura.
Per il collegio, questi elementi dimostrano che non era documentata un’impossibilità di utilizzare il sistema per tutto il periodo ancora disponibile. Il guasto segnalato non poteva quindi tradursi automaticamente nella possibilità di presentare l’impugnazione soltanto su carta.
I rimedi previsti in caso di malfunzionamento
La Corte ha affrontato anche le procedure che consentono di fronteggiare gli impedimenti tecnici. Nell’ordinanza viene richiamato l’articolo 175-bis del codice di procedura penale, che disciplina i malfunzionamenti dei sistemi informatici e le condizioni per ricorrere al deposito con modalità non telematiche.
Il provvedimento ha distinto i problemi generalizzati, certificati dagli organi ministeriali competenti, da quelli relativi a uno specifico ufficio, attestati dal dirigente. Ha richiamato inoltre la possibilità di chiedere la restituzione nel termine quando una scadenza non sia stata rispettata per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che gli elementi prodotti non giustificassero la scelta di mantenere il solo deposito cartaceo fino alla scadenza.
Le 28 posizioni interessate dalla decisione
La declaratoria di inammissibilità ha riguardato l’impugnazione contro le assoluzioni di Armando Antonucci, Ariosto Artese, Luigi Berlingieri (collaboratore di giustizia), Agostino Briguori, Cesare Conte, Massimo D’Ambrosio, i quali difensori, Amelia Ferrari e Valerio Murgano avevano fatto emergere le criticità del ricorso presentato dalla Dda relativamente al caso del presunto voto di scambio politico-mafioso a Rende, Giovanni Drago, Patrizia Drago, Eugenio Filice e Anna Fiorillo.
Reset, Pino Munno dopo l’assoluzione: «Si chiude un capitolo buio»Il dispositivo ha compreso inoltre gli imputati Mario Gervasi, Fabio Giannelli, Giovanni Grandinetti, Simone Greco, Sergio La Canna, Silvia Lucanto, Marcello Manna, Pino Munno e Silvio Orlando.
Le altre posizioni infine sono quelle di Francesco Papara, Sandro Perri, Antonio Pignataro, Domenico Prete, Andrea Reda, Francesco Reda, Orlando Scarlato, Vittorio Toscano e Cristian Vozza.
Il processo prosegue per le altre posizioni
L’ordinanza interviene anche sulle richieste di rinnovazione dell’istruttoria, cioè sulle domande di acquisire o riesaminare prove nel giudizio di secondo grado.
La richiesta del pubblico ministero è stata respinta in conseguenza dell’inammissibilità dell’appello. Il collegio ha rigettato, allo stato, anche le richieste difensive, ritenendo il materiale probatorio disponibile sufficiente per decidere.
Quanto alle intercettazioni, i giudici osservano che possono ascoltare le registrazioni durante la camera di consiglio, senza dover necessariamente disporre un ascolto in aula o una nuova perizia trascrittiva.
Le ulteriori eccezioni di nullità e inutilizzabilità saranno esaminate insieme al merito. La Corte si è invece riservata la decisione su una richiesta di perizia avanzata dalla difesa di Antonio Colasuonno (difeso dall’avvocato Chiara Penna), in attesa della documentazione a sostegno.