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06/11/2026 ore 14.33
Cronaca

Reset, la Procura generale va in Cassazione: scontro totale sull’appello depositato su carta

I magistrati Cava e Cubellotti impugnano l’inammissibilità: per l’accusa, il guasto informatico consentiva il deposito cartaceo senza ulteriori invii

di Antonio Alizzi
La sede della Dda di Catanzaro

La Procura generale di Catanzaro ricorre in Cassazione contro la decisione che ha dichiarato inammissibile l’appello del pubblico ministero nel processo Reset, la maxi indagine contro la ‘ndrangheta cosentina. Al centro dell’impugnazione c’è il deposito dell’atto in formato cartaceo: secondo l’accusa, una scelta consentita dal malfunzionamento del sistema informatico, documentato prima della consegna in cancelleria.

Il ricorso, datato 2 novembre 2026, è firmato da Giuseppe Cava, sostituto procuratore generale, e Corrado Cubellotti, sostituto procuratore di Catanzaro applicato alla Procura generale per questo procedimento. I magistrati chiedono di annullare l’ordinanza con cui, il 21 ottobre, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva fermato l’impugnazione proposta contro la sentenza numero 1056/2025 del Tribunale di Cosenza.

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La questione riguarda quindi la possibilità di esaminare l’appello dell’accusa. 

Il deposito cartaceo e i due giorni prima della scadenza

La vicenda ruota attorno a tre date. Secondo quanto ricostruito nel ricorso, il 24 febbraio 2026 il pubblico ministero aveva rilevato un malfunzionamento dell’applicativo utilizzato per il deposito telematico. Il giorno successivo, constatata la persistenza del problema, aveva depositato l’appello su carta nella cancelleria del Tribunale di Cosenza. La scadenza indicata nell’atto era il 27 febbraio: restavano dunque due giorni.

A documentare il disservizio, sostiene l’accusa, erano le stampe delle schermate con il codice di errore e una richiesta di assistenza. Quest’ultima, secondo il ricorso, non indicava quando il problema sarebbe stato preso in carico né i tempi necessari per risolverlo.

I magistrati richiamano inoltre una serie di decreti del presidente del Tribunale di Cosenza che, nella loro ricostruzione, avevano sospeso l’obbligo di deposito esclusivamente telematico a partire dal gennaio 2025.

Perché la Corte d’Appello aveva dichiarato l’inammissibilità

La Corte d’Appello, nei passaggi dell’ordinanza riportati nel ricorso, aveva concentrato l’attenzione proprio sul tempo ancora disponibile.

Il ragionamento dei giudici era questo: il deposito cartaceo effettuato il 25 febbraio non esonerava il pubblico ministero dal procedere al deposito telematico entro la scadenza del 27 febbraio. Non risultava infatti documentato che il malfunzionamento fosse proseguito anche nei due giorni successivi.

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La Corte aveva inoltre richiamato gli appelli che diversi difensori erano riusciti a depositare telematicamente il 25, il 26 e il 27 febbraio, considerando quella circostanza un elemento contrario alla persistenza dei problemi informatici.

È su questi due punti — la necessità di un successivo invio digitale e il confronto con i depositi degli avvocati — che si concentra la contestazione della Procura generale.

La tesi dell’accusa: non serviva depositare due volte

Per Cava e Cubellotti, la Corte avrebbe imposto un adempimento aggiuntivo non previsto dalla legge.

Il ricorso richiama l’articolo 175-bis del codice di procedura penale, che disciplina i malfunzionamenti dei sistemi informatici. Secondo l’interpretazione sostenuta dall’accusa, una volta accertato e attestato il guasto nelle forme richieste, il deposito cartaceo costituisce una modalità valida per presentare l’impugnazione. Non sarebbe quindi necessario ripetere l’operazione online nei giorni successivi.

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In termini concreti, per i ricorrenti l’appello era già stato regolarmente depositato il 25 febbraio. Il fatto che mancassero ancora due giorni alla scadenza non avrebbe obbligato il pubblico ministero a continuare a verificare il funzionamento del sistema e a tentare un nuovo invio.

L’accusa contesta anche il riferimento della Corte al malfunzionamento documentato il 24 febbraio: sostiene che le schermate di errore e la richiesta di assistenza attestassero il problema anche il 25 febbraio, giorno del deposito cartaceo.

A sostegno della propria lettura, il ricorso richiama pronunce della Cassazione e il principio secondo cui le cause di inammissibilità delle impugnazioni devono essere previste dalla legge, senza introdurre ulteriori obblighi attraverso l’interpretazione.

Il punto sui portali: avvocati e magistrati usavano sistemi diversi

Un altro passaggio centrale riguarda il confronto tra gli strumenti informatici utilizzati dall’accusa e quelli a disposizione delle difese.

La Procura generale sostiene che il buon esito dei depositi degli avvocati non dimostrasse il funzionamento dell’applicativo utilizzato dal pubblico ministero. Nel ricorso viene infatti evidenziata la differenza tra il portale PDP, impiegato dai difensori, e il sistema APP, utilizzato dai magistrati.

Si tratta, secondo i ricorrenti, di strumenti con modalità di accesso e autenticazione differenti. Il funzionamento del primo non consentirebbe dunque di escludere un guasto del secondo.

Il documento sottolinea inoltre che un disservizio può interessare un singolo ufficio o persino l’accesso di un singolo magistrato, senza bloccare necessariamente l’intero sistema.

Le conseguenze pratiche contestate dalla Procura generale

Nel ricorso trova spazio anche una critica alle conseguenze concrete dell’interpretazione adottata dalla Corte.

Secondo l’accusa, imporre nuovi tentativi di deposito telematico dopo una consegna cartacea già effettuata in presenza di un guasto attestato finirebbe per rendere incerto il momento in cui l’impugnazione può considerarsi validamente presentata.

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I magistrati richiamano anche la distanza di circa cento chilometri tra la sede della Procura distrettuale e il Tribunale di Cosenza. Attendere l’ultimo giorno utile, confidando nel ripristino del sistema, potrebbe rendere materialmente impossibile raggiungere la cancelleria e depositare l’atto su carta entro gli orari di apertura.

Per i ricorrenti, una simile lettura rischierebbe di complicare gli adempimenti invece di realizzare gli obiettivi di semplificazione e rapidità del processo penale telematico.