‘Ndrangheta a Cosenza, la Cassazione annulla il ricalcolo della pena per Roberto Pagano: nuovo giudizio a Catanzaro
Accolto il ricorso della Procura: non motivato l’aumento di un anno per ciascuno dei due omicidi riuniti in continuazione
La Cassazione accoglie il ricorso della Dda di Catanzaro e annulla il provvedimento con cui era stata rideterminata la pena nei confronti di Roberto Pagano, condannato con sentenze definitive per diversi reati, tra cui due omicidi. La quinta sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza numero 35762 del 2026, ha disposto un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro, chiamato a riesaminare il calcolo della pena complessiva dopo il riconoscimento del vincolo della continuazione.
Al centro della decisione c'è l'aumento di un anno di reclusione per ciascuno dei due omicidi, stabilito dal giudice dell'esecuzione. Un incremento che, secondo la Cassazione, non è stato adeguatamente motivato, anche alla luce della pena complessiva di dieci anni già inflitta per i due delitti.
Il provvedimento del Tribunale di Catanzaro
La vicenda processuale nasce dall'ordinanza del 29 aprile 2026 con cui il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi dopo un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due distinte sentenze definitive.
La prima era stata pronunciata dalla Corte d'appello per i minorenni di Catanzaro il 28 giugno 1999, mentre la seconda era stata emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro il 15 ottobre 2020.
Patitucci condannato all’ergastolo per il duplice omicidio Lenti-Gigliotti, non ci furono “errori di fatto”Il giudice aveva individuato come più gravi i reati contemplati dalla sentenza del 1999 e aveva applicato un aumento di un anno per ciascuno dei due omicidi giudicati con la successiva pronuncia.
La determinazione della pena, tuttavia, è stata contestata dalla Procura antimafia di Catanzaro, che ha presentato ricorso denunciando due distinti profili di illegittimità.
Il ricorso della Procura: «Non basta sottrarre due anni»
Il primo motivo riguardava il metodo utilizzato per il calcolo della pena complessiva.
Secondo la Procura, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto individuare il reato più grave tra quelli oggetto delle diverse condanne e procedere successivamente alla determinazione degli aumenti per tutti gli altri reati, definiti tecnicamente reati satellite.
Invece, secondo quanto contestato nel ricorso, il Tribunale si era limitato a intervenire sul precedente cumulo delle pene senza ricostruire integralmente il trattamento sanzionatorio secondo i criteri previsti dall'articolo 81 del codice penale.
Massimino e Angioletto, le due lupare bianche "gemelle" di CosenzaLa Cassazione ha condiviso questa impostazione.
I giudici di legittimità hanno ricordato che, quando viene riconosciuta la continuazione tra reati già giudicati con sentenze differenti, occorre procedere allo scorporo dei precedenti aumenti di pena, individuare il reato più grave e applicare autonomamente gli aumenti relativi a ciascun reato satellite.
Il Tribunale di Catanzaro, invece, aveva mantenuto il precedente calcolo relativo ai reati già riuniti in continuazione, limitandosi ad aggiungere gli aumenti per i due omicidi.
Una modalità ritenuta non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Un anno per ciascun omicidio: la motivazione ritenuta insufficiente
Il secondo motivo del ricorso della Procura riguardava direttamente l'entità degli aumenti di pena.
Il giudice dell'esecuzione aveva stabilito un incremento di un anno di reclusione per ciascuno dei due omicidi, senza però spiegare in maniera adeguata le ragioni di una quantificazione così contenuta.
Nella motivazione erano state richiamate la circostanza attenuante della collaborazione e la riduzione prevista per il rito abbreviato.
Cosenza '82, guerra nelle strade e tregua in tribunaleLa Cassazione ha osservato che entrambi questi elementi erano già stati considerati nella sentenza definitiva che aveva determinato in dieci anni di reclusione la pena complessiva per i due omicidi.
Il loro semplice richiamo, dunque, non era sufficiente a giustificare la nuova determinazione degli aumenti.
La Suprema Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudice, una volta individuato il reato più grave e stabilita la pena base, deve calcolare e motivare separatamente l'aumento relativo a ciascuno degli altri reati.
La Cassazione: anche gli aumenti molto contenuti devono essere spiegati
La sentenza affronta un aspetto particolarmente significativo del sistema della continuazione.
Secondo i giudici di legittimità, l'obbligo di motivazione non riguarda soltanto gli aumenti di pena particolarmente elevati.
Anche quando l'incremento risulta notevolmente contenuto rispetto alla gravità e alla pena prevista per il reato satellite, il giudice deve fornire una spiegazione adeguata.
Nel caso di Roberto Pagano, la Cassazione ha ritenuto necessario un approfondimento proprio perché l'aumento era stato limitato a un anno per ciascun omicidio, mentre la sentenza posta in continuazione aveva inflitto dieci anni complessivi per entrambi i delitti.
La motivazione deve consentire di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra le pene, dei limiti stabiliti dall'articolo 81 del codice penale e delle regole che impediscono di trasformare impropriamente il trattamento sanzionatorio in un cumulo materiale.
Delitto di piazza Kennedy, la verità quarant'anni dopoLa Suprema Corte ha inoltre rilevato che il giudice dell'esecuzione non aveva chiarito se la misura degli aumenti fosse stata determinata dalla necessità di rispettare i limiti previsti dall'articolo 78 del codice penale, questione già richiamata nella precedente pronuncia di annullamento con rinvio.
Annullamento con rinvio: nuovo giudizio a Catanzaro
Alla luce di queste considerazioni, la Quinta sezione penale ha ritenuto fondati entrambi i motivi proposti dalla Procura di Catanzaro.
La sentenza è stata pronunciata il 22 settembre 2026, con presidente Luca Pistorelli e relatore Rosaria Giordano.
Cosenza, in via Guido Dorso c'era un bombarolo | FOTO GALLERYLa Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza del 29 aprile 2026, disponendo il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, davanti a un giudice diverso da quello che aveva adottato il provvedimento impugnato.