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08/10/2026 ore 06.30
Cronaca

Scommesse senza concessione a Cosenza, la Cassazione conferma gli accertamenti fiscali

Respinto il ricorso contro gli avvisi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’imposta unica relativa agli anni 2014 e 2015

di Antonio Alizzi

La Cassazione conferma gli accertamenti fiscali sull’attività di raccolta delle scommesse esercitata senza le prescritte concessioni, autorizzazioni o licenze per conto di un bookmaker estero, anch’esso privo all’epoca dell’autorizzazione a operare in Italia. La Quinta sezione civile ha rigettato il ricorso contro la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria relativa all’imposta unica sulle scommesse sportive per gli anni 2014 e 2015.

A pronunciarsi è stata la Suprema Corte con l’ordinanza numero 25897/2026, pubblicata il 28 settembre 2026.

La controversia riguardava due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo una verifica nei confronti di una ditta individuale che raccoglieva scommesse per conto della società maltese Sogno di Tolosa Ltd.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza numero 333/03/25 del 10 febbraio 2025, aveva già respinto l’appello contro la precedente decisione della giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, anch’essa favorevole all’Amministrazione.

Scommesse raccolte senza concessione

Dagli atti richiamati nell’ordinanza emerge che l’attività di accettazione e raccolta delle scommesse veniva esercitata senza le concessioni, autorizzazioni o licenze previste dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Le giocate venivano raccolte per conto del bookmaker maltese, che a sua volta non disponeva di concessione e autorizzazione per operare in Italia.

Uno dei principali punti contestati nel ricorso riguardava il metodo utilizzato dall’Amministrazione per determinare la base imponibile.

I ricorrenti sostenevano che l’Agenzia avrebbe dovuto utilizzare un criterio analitico, prendendo in considerazione la documentazione contabile e amministrativa prodotta, invece di procedere attraverso la determinazione induttiva.

La Cassazione ha respinto questa impostazione.

Quando è possibile determinare l’imposta con metodo induttivo

La Suprema Corte distingue due situazioni.

Quando l’attività è regolare oppure, pur essendo irregolare, è possibile ricostruire attraverso elementi documentali l’ammontare effettivo delle giocate, la base imponibile deve essere determinata secondo il sistema di tassazione ordinaria.

Diverso è il caso dei soggetti irregolari per i quali non sia possibile ricostruire l’effettiva base imponibile.

Per gli anni d’imposta precedenti al 2016, chiarisce la Cassazione, trova applicazione l’articolo 24, comma 10, del decreto legge 98 del 2011. La norma consente all’Amministrazione di determinare induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia in cui si trova il punto di gioco, ricavata dai dati registrati nel totalizzatore nazionale.

A questa base deve essere applicata l’aliquota massima prevista per la specifica tipologia di scommessa.

Il collegamento al totalizzatore nazionale

Nel caso esaminato, la Cassazione sottolinea che era stato accertato che la raccolta delle scommesse fosse irregolare e avvenisse senza alcun collegamento al totalizzatore nazionale.

La società maltese, evidenziano i giudici, aveva stipulato una convenzione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli soltanto nel 2020, mentre gli accertamenti riguardavano gli anni 2014 e 2015.

Per questo motivo la Suprema Corte ha considerato legittima l’applicazione del metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio.

Non è stata accolta neppure la contestazione relativa alla documentazione prodotta dai contribuenti. Secondo la decisione impugnata, quel materiale era insufficiente a consentire una diversa ricostruzione della base imponibile.

La Cassazione rileva inoltre che nel ricorso il riferimento alla documentazione era generico e che chiederne una nuova valutazione avrebbe significato sollecitare un riesame nel merito non consentito nel giudizio di legittimità.

L’imposta è dovuta anche dal bookmaker estero

La Suprema Corte affronta poi la questione della soggettività passiva dell’imposta unica.

La pronuncia richiama la propria consolidata giurisprudenza secondo cui i presupposti soggettivi e oggettivi del tributo sussistono sia nei confronti del titolare della ricevitoria sia nei confronti del bookmaker estero privo di concessione per conto del quale viene effettuata la raccolta.

Tra i due soggetti, precisa la Cassazione, esiste un rapporto di solidarietà paritetica.

Il tributo si applica agli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano indipendentemente dal luogo in cui hanno sede.

Per i giudici non si configura, sotto questo profilo, una restrizione discriminatoria alla libertà di prestazione dei servizi né una doppia imposizione.