Truffa all’Università di Catanzaro, la Cassazione riapre sul sequestro al primario cosentino Andrea Bruni
Il ricorso è inammissibile sul fumus, ma accolto sul periculum: rinvio al Tribunale di Catanzaro per rivalutare il rischio di dispersione delle somme
La Cassazione interviene sul sequestro preventivo disposto nei confronti del docente universitario Andrea Bruni – attuale Direttore del Reparto di Rianimazione dell’ospedale Annunziata di Cosenza – indagato per truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione, e lo fa con una decisione “a metà”: inammissibile il ricorso sul fumus, fondato invece sul periculum in mora, con conseguente annullamento con rinvio limitato a quest’ultimo profilo. Lo ha stabilito la Seconda Sezione penale contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 23 luglio 2025 che aveva confermato il decreto del Gip.
L’inchiesta e il sequestro: cosa contesta la Procura
Secondo l’impostazione accusatoria richiamata nel provvedimento, Bruni – all’epoca ricercatore e professore associato a tempo determinato con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro – avrebbe dichiarato falsamente di optare per il regime di lavoro a tempo pieno e omesso di comunicare lo svolgimento di attività professionali incompatibili (o comunque non autorizzate), arrivando – sempre secondo la contestazione – ad avvalersi di due società per occultare i compensi derivanti dall’attività esterna. In questo modo avrebbe indotto in errore l’Università e l’Azienda Ospedaliera Universitaria sull’esclusività del rapporto e percepito indebitamente le indennità collegate al regime di lavoro “a tempo esclusivo”.
Il sequestro preventivo, confermato dal Tribunale del riesame, aveva riguardato somme di denaro per un importo indicato come circa 62mila euro, in funzione della futura confisca.
“Botulino, il veleno che ferma il respiro”: esperti a confronto per due giorni a CosenzaI motivi del ricorso: fumus, motivazione e periculum
La difesa (rappresentata dagli avvocati Francesco Iacopino ed Enrico Morcavallo) ha contestato, tra l’altro, che dopo la sottoscrizione del contratto con l’Azienda non sarebbero state svolte attività retribuite extra istituzionali nel periodo oggetto di contestazione, denunciando una motivazione apparente sul punto e criticando l’uso di elementi investigativi (come fatture emesse da una società) ritenuti non correttamente “scrutinati” alla luce delle fonti dichiarative.
Centrale, poi, la censura sul periculum in mora, cioè sul rischio che, lasciando le somme nella disponibilità dell’indagato, possa risultare compromessa l’efficacia della confisca: per la difesa, mancavano elementi concreti che facessero ritenere un pericolo di dispersione del patrimonio.
La Cassazione: ricorso ammesso solo per violazione di legge (e motivazione “radicalmente” carente)
La Suprema Corte ha ribadito un passaggio chiave del diritto vivente: contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione che include sì gli errori di diritto e di procedura, ma anche quei vizi motivazionali talmente gravi da rendere l’apparato argomentativo “del tutto mancante” o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, quindi incapace di rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.
Fumus: ricorso inammissibile, perché reiterativo e orientato al merito
Sul fumus commissi delicti la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo – osserva la Corte – risulta reiterativo delle doglianze già portate in sede di riesame, rispetto alle quali il Tribunale aveva già risposto, valorizzando la coincidenza temporale tra il periodo di lavoro a tempo pieno e i periodi in cui Bruni risultava socio delle società indicate, e chiarendo che non era decisivo che non risultassero pagamenti diretti, perché il beneficio poteva derivare anche dalla distribuzione degli utili.
Inoltre, la Cassazione ha richiamato il criterio cautelare: ai fini delle misure cautelari reali è sufficiente un quadro probatorio che consenta un giudizio di qualificata probabilità, senza pretendere gli standard del merito e senza applicare i criteri dell’articolo 192, comma 2 del codice di procedura penale come se si fosse già alla decisione finale.
Periculum: qui il ricorso passa. Motivazione “assertiva” e mancata risposta alle difese
Il punto che cambia la partita è il periculum in mora. La Cassazione ritiene fondato il motivo: l’ordinanza del Tribunale, a pagina 8, viene considerata “completamente assertiva” perché si limita a dire che, se il denaro rimanesse nella disponibilità dell’indagato, «potrebbero essere eluse le pretese creditorie della Pubblica Amministrazione», senza però confrontarsi con l’argomento difensivo decisivo: l’assenza di elementi concreti di dispersione, anche alla luce della modesta entità della somma e del rapporto di lavoro del ricorrente.
Botulino, l’ospedale di Cosenza custodirà il siero salvavita per tutta la Calabria e il MezzogiornoLa Corte si è soffermata anche sulla motivazione del Gip, che aveva ritenuto “ultroneo” prospettare un periculum in presenza di confisca obbligatoria (richiamando un precedente). Ma la Cassazione precisa che questa impostazione non basta: richiama, infatti, l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione sul periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del processo. L’unica eccezione riguarda ipotesi particolari (beni intrinsecamente illeciti), non sovrapponibili al sequestro di somme di denaro in casi come quello esaminato.