Stadio Marulla, il Consiglio di Stato richiama il Comune di Cosenza sulle alternative non considerate
I giudici sospendono il provvedimento comunale: nella documentazione di gara erano già previste misure per garantire le attività sportive
Il passaggio più significativo dell’ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Cosenza Calcio non risiede soltanto nella sospensione del provvedimento adottato dal Comune. La parte destinata a pesare maggiormente nel prosieguo della vicenda è quella in cui i giudici evidenziano come l’Amministrazione non abbia adeguatamente considerato gli elementi che avrebbero potuto consentire la prosecuzione dell’attività sportiva durante i lavori allo stadio.
La Settima sezione, riformando l’ordinanza cautelare numero 400/2026 del Tar Calabria, ha accolto l’istanza presentata in primo grado dalla società rossoblù e disposto la sospensione del provvedimento impugnato. Il Tar dovrà ora fissare rapidamente l’udienza di merito.
Gli effetti irreversibili sul Cosenza Calcio
Il Consiglio di Stato parte dalle conseguenze che la sospensione della concessione per diciotto mesi potrebbe produrre sulla società. Secondo il collegio, il provvedimento comunale potrebbe determinare effetti «irreversibili» per il club «in termini di immagine, di risultati sportivi ed economici».
I giudici non si limitano, quindi, a considerare la disponibilità materiale di un altro impianto. Valutano anche il radicamento territoriale della squadra, gli interessi economici collegati alla permanenza in città e le ricadute sportive che deriverebbero dal trasferimento delle partite interne.
Stadio San Vito-Marulla, il Comune si adegua all’ordinanza del Consiglio di StatoIn questa prospettiva, l’ipotesi di utilizzare lo stadio di Crotone viene definita di «difficile praticabilità». Il Consiglio di Stato richiama la distanza di oltre cento chilometri da Cosenza, l’assenza, allo stato, di collegamenti ferroviari diretti e stabili tra le due città e la «documentata rivalità tra le opposte tifoserie».
Non è dunque sufficiente, secondo l’impostazione seguita nell’ordinanza, indicare formalmente uno stadio alternativo. Occorre verificare se quella soluzione sia realmente sostenibile sotto il profilo logistico, sportivo, economico e della sicurezza.
Il punto critico per il Comune di Cosenza
È nel passaggio successivo che emerge la censura sostanziale nei confronti dell’operato del Comune. Il collegio afferma che l’Amministrazione, ferme restando le «inderogabili esigenze di incolumità pubblica», deve essere sollecitata a verificare l’esistenza di alternative alla sospensione della concessione durante la fase di cantiere.
Il Consiglio di Stato indica anche alcune delle opzioni che avrebbero dovuto essere esaminate: prescrizioni specifiche, limitazioni della capienza, separazione delle aree interessate dai lavori e una programmazione speciale degli interventi.
Il punto non è secondario. Dalla motivazione si ricava che il Comune non avrebbe dimostrato, almeno nella fase cautelare, di avere approfondito fino in fondo la possibilità di conciliare i lavori con l’utilizzo sportivo dell’impianto.
La sospensione per diciotto mesi appare così trattata come una soluzione non sufficientemente preceduta dalla valutazione di misure alternative, potenzialmente capaci di tutelare contemporaneamente la sicurezza pubblica e gli interessi del Cosenza Calcio.
Le soluzioni erano già presenti nella documentazione di gara
L’aspetto più rilevante — e più critico per l’Amministrazione — riguarda la documentazione predisposta per l’affidamento dei lavori. Il Consiglio di Stato osserva che le possibili soluzioni alternative non rappresentano ipotesi elaborate successivamente dalla società per sostenere il proprio ricorso.
Erano, invece, elementi già contemplati e valorizzati nella procedura di gara.
Nell’ordinanza si legge che si tratterebbe «delle stesse soluzioni che la documentazione di gara aveva espressamente valorizzato». La procedura premiava infatti «la capacità dell’aggiudicatario di assicurare nel modo migliore la separazione delle aree e la continuità delle attività sportive ufficiali già previste in via ordinaria dalla documentazione di gara».
Il Cosenza riottiene lo stadio ma il campo è impresentabile: il “Marulla” è un disastroÈ questo il cuore della decisione. La stessa Amministrazione aveva costruito la gara attribuendo valore alla capacità dell’impresa di organizzare il cantiere senza interrompere le attività sportive ufficiali. Successivamente, però, il Comune ha disposto una sospensione della concessione per diciotto mesi senza che, sulla base di quanto emerge dall’ordinanza, risultasse adeguatamente valorizzata proprio quella possibilità.
Il Consiglio di Stato mette così in evidenza una possibile incoerenza interna all’azione amministrativa: da una parte, la documentazione di gara prevedeva e premiava la continuità delle attività sportive; dall’altra, il provvedimento comunale determinava l’interruzione dell’utilizzo dello stadio senza una compiuta dimostrazione dell’impossibilità di adottare soluzioni organizzative differenti.
Sicurezza e attività sportiva devono essere contemperate
I giudici non ridimensionano le esigenze di sicurezza e non affermano che lo stadio debba essere utilizzato in ogni condizione. Il riferimento alle necessità di incolumità pubblica resta espresso e inderogabile.
La decisione impone però al Comune un supplemento di valutazione. L’Amministrazione dovrà verificare concretamente se i rischi possano essere governati attraverso prescrizioni, una capienza ridotta, la separazione fisica delle aree o una diversa programmazione dei lavori.
Soltanto dopo questa analisi potrà essere stabilito se la convivenza tra cantiere e partite sia possibile. La sicurezza rimane il limite invalicabile, ma non può trasformarsi in una motivazione astratta che escluda preventivamente ogni alternativa.
Provvedimento sospeso, ora la decisione di merito
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Cosenza Calcio e, riformando l’ordinanza del Tar, ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società. Il provvedimento comunale è stato quindi sospeso.