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26/07/2021 ore 22.00
Cronaca

Strage di San Lorenzo del Vallo, le motivazioni della Cassazione

Strage di San Lorenzo del Vallo: la Cassazione accoglie sette degli undici motivi di ricorso presentati dall'avvocato di Luigi Galizia. Ecco la sentenza nel dettaglio.
di Antonio Alizzi

La prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha depositato nella giornata di oggi le motivazioni della sentenza di annullamento con rinvio della condanna all’ergastolo per Luigi Galizia, ritenuto dalla procura di Castrovillari, l’autore della cosiddetta strage di San Lorenzo del Vallo, avvenuta nell’ottobre del 2016. All’epoca, infatti, due donne – la mamma e la sorella di Francesco Attanasio – furono assassinate senza pietà all’interno del cimitero cittadino. Le indagini della procura di Castrovillari, coordinate al momento dei fatti dall’ex procuratore capo, Eugenio Facciolla, avevano individuato quale presunto responsabile del duplice delitto proprio Luigi Galizia, fratello di Damiano, ucciso a sua volta da Francesco Attanasio, nel mese di aprile del 2016, in un appartamento situato ad Arcavacata di Rende. 

La Cassazione, di recente, ha annullato la condanna al “fine pena mai” per Luigi Galizia, accogliendo il ricorso presentato agli ermellini dall’avvocato Cesare Badolato. Undici motivi esposti al presidente Mariastefania Di Tomassi e al relatore Luigi Fabrizio Augusto Mancuso, di cui sette pienamente condivisi dalla Corte e quattro ritenuti infondati. Su questo dunque dovrà esprimersi la nuova sezione della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro.

STRAGE DI SAN LORENZO DEL VALLO, I MOTIVI ACCOLTI

STRAGE DI SAN LORENZO DEL VALLO, I MOTIVI INFONDATI

Sono quattro, invece, i motivi ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione. Nel primo caso, si parla dell’inosservanza di norme processuali per mancata valutazione di inammissibilità della lista testimoniale del Pubblico Ministero trasmessa a mezzo pec e non depositata in cancelleria, risultano pienamente condivisibili, sul piano giuridico, le osservazioni rese sul punto nella sentenza di appello». In questo caso, la prima sezione penale ha scritto che non c’è stata alcuna compromissione dei diritti difensivi.

Nel quinto motivo, inoltre, la difesa di Galizia aveva posto l’accento sul fatto che la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro aveva escluso «la rilevanza della mancanza di prove testimoniali circa la presenza di Luigi Galizia nel cimitero al momento del duplice omicidio». Sul punto, scrivono gli ermellini, «deve notarsi che la mancanza di prove in tal senso non ha alcuna valenza decisiva ma costituisce un dato neutro, perché, potendo essere ricondotta a svariate ragioni, è logicamente compatibile sia con l’affermazione sia con la negazione della presenza di Luigi Galizia sul posto in tale momento».

La richiesta di ascoltare il testimone “chiave”

La difesa, nel processo di secondo grado, aveva chiesto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale per sentire un testimone “chiave” della vicenda. Il legale infatti avrebbe voluto chiarire «la presenza di Luigi Galizia al bar Aceto nel momento in cui giunse ivi al notizia del duplice omicidio perpetrato all’interno del cimitero» ma per la Cassazione «le spiegazioni della sentenza di appello, circa la non decisività della rinnovazione dell’assunzione del teste, sono pienamente convincenti, a tacer d’altro, nella parte in cui si nota in modo preciso che le dichiarazioni rese dal Montone alla difesa il 16 luglio 2018, allegate all’atto di appello, circa la presenza di Luigi Galizia al bar Aceto nel momento in cui le prime persone giunte dal cimitero riferirono dell’avvenuta sparatoria, era smentito dalle dichiarazioni che lo stesso Montone aveva precedentemente reso in dibattimento, ove aveva affermato, fra l’altro, che già in quel momento “non faceva più caso se era presente l’amico Luigi”». 

Infine, il difensore di Luigi Galizia (difeso anche dall’avvocato Francesco Boccia) aveva criticato le «considerazioni espresse dal giudice di appello circa i tempi ipotizzati per la commissione del delitto, e a sindacare l’utilizzabilità, a tal fine, delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero sui tempi necessari per i movimenti fra i punti del territorio di San Lorenzo del Vallo». Gli ermellini, concludono, affermando che «possibilità di svolgere una consulenza tecnica sul tema non è preclusa da alcuna norma e la deposizione in dibattimento del consulente tecnico del Pubblico Ministero sull’argomento non è affetta da alcuna causa di invalidità. Pertanto, nessun vizio della decisione può essere ricollegato all’utilizzo di tali dichiarazioni per la decisione».