Torano Castello, negata l’estradizione in Brasile di Tagliaferro: il giudice de Moraes ne ordinò l’arresto perché «accusato»
Per la Corte di Catanzaro, il magistrato coinvolto nelle rivelazioni non garantiva imparzialità. Accolta la tesi della difesa rappresentata dall’avvocato Roberto Le Pera
Eduardo de Oliveira Tagliaferro non sarà consegnato al Brasile sulla base della domanda esaminata dalla Corte d’Appello di Catanzaro. La terza sezione penale ha dichiarato insussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione del cittadino italobrasiliano, classe 1972, domiciliato a Torano Castello, in provincia di Cosenza.
Al centro della decisione c’è il ruolo del magistrato brasiliano Alexandre de Moraes: secondo i giudici di Catanzaro, ha esercitato molteplici poteri nel procedimento pur essendo direttamente interessato, e quantomeno danneggiato sul piano reputazionale e istituzionale, dalle rivelazioni contestate a Tagliaferro.
Assistito dall’avvocato Roberto Le Pera, del Foro di Cosenza, l’ex funzionario del Tribunale superiore elettorale brasiliano si era opposto alla consegna. La Corte ha accolto il motivo difensivo relativo alla mancanza delle garanzie di terzietà e imparzialità, ritenendolo sufficiente a respingere la domanda.
La sentenza numero 17/26 è stata pronunciata dal collegio composto dal presidente e relatore Antonio Giglio e dai consiglieri Carlo Fontanazza e Maria Rosaria Di Girolamo. Il dispositivo revoca anche il divieto di espatrio e dispone la restituzione dei documenti ritirati. Non si tratta di una decisione sulla colpevolezza o sull’innocenza rispetto alle accuse brasiliane, ma sulla sussistenza delle condizioni per l’estradizione.
Il mandato di arresto e la richiesta del Brasile
La domanda brasiliana era finalizzata all’esecuzione del mandato di arresto del 31 luglio 2025, emesso da de Moraes, componente della Corte Suprema Federale e già ministro della Giustizia nel governo Lula.
La prima richiesta di estradizione era pervenuta il 25 agosto 2025, accompagnata dal modulo datato 14 agosto, dal mandato di arresto, da un rapporto della Polizia federale e da una richiesta della Procura generale brasiliana del 30 luglio.
Il provvedimento restrittivo riguardava la presunta divulgazione di informazioni riservate ottenute da Tagliaferro durante il servizio presso il Tribunale superiore elettorale. Secondo l’accusa, la diffusione sarebbe stata diretta a screditare e destabilizzare le istituzioni repubblicane, favorendo gli obiettivi di un’organizzazione criminale già oggetto di indagini.
La Procura generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, con requisitoria del 10 ottobre 2025, aveva espresso parere favorevole all’estradizione.
Le comunicazioni alla stampa e le accuse contestate
Nella documentazione brasiliana era stata richiamata una conversazione del 23 aprile 2024 tra Tagliaferro e la compagna. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo avrebbe riferito di aver trasmesso informazioni al caporedattore del quotidiano Folha de S.Paulo, spiegando il funzionamento dell’ufficio.
Il giornale aveva poi pubblicato, il 13 agosto 2024, articoli sulle comunicazioni interne tra funzionari del Tribunale superiore elettorale e della Corte Suprema Federale.
L’accusa sostiene che, tra il 15 maggio 2023 e il 15 agosto 2024, Tagliaferro, nella qualità di capo di gabinetto dell’Ufficio speciale per il contrasto alla disinformazione del Tribunale superiore elettorale, avrebbe selezionato e comunicato alla stampa dialoghi e dati riservati. Lo scopo contestato sarebbe stato quello di screditare i due organi giudiziari e ostacolare le indagini sulle fake news, sulle milizie digitali e sul tentativo di colpo di Stato.
Una denuncia del 22 agosto 2025, firmata dal procuratore generale brasiliano Paulo Gonet Branco e trasmessa con un’integrazione della domanda di estradizione, ha articolato quattro contestazioni: violazione del segreto d’ufficio, ostruzione di indagini su un’organizzazione criminale, coazione nel corso del procedimento e tentativo di abolizione violenta dello Stato democratico di diritto.
A sostegno erano stati citati l’esame dei dispositivi e degli account dell’indagato e le dichiarazioni di funzionari della Polizia civile, secondo i quali non vi sarebbe stata una fuga di dati durante un precedente sequestro del telefono.
Gli investigatori brasiliani ipotizzavano inoltre che, alla vigilia dell’audizione del 22 agosto 2024, Tagliaferro avesse attivato un nuovo dispositivo Android, trasferendovi soltanto parte dei dati per occultare il telefono normalmente utilizzato e ostacolare gli accertamenti.
Un’ulteriore contestazione riguardava il 30 luglio 2025, quando, già all’estero, avrebbe annunciato nuove rivelazioni, aderito alle ricostruzioni diffuse da un altro indagato latitante e promosso una raccolta di fondi. Condotte che l’accusa brasiliana interpreta come una minaccia agli inquirenti e un contributo agli obiettivi dell’organizzazione.
Le misure applicate in Italia e le tre memorie difensive
Nel procedimento italiano, con ordinanza del 30 settembre-1° ottobre 2025, erano stati applicati a Tagliaferro l’obbligo di dimora e il divieto di espatrio. Il primo era stato revocato il 10 ottobre 2025, dopo l’interrogatorio.
L’avvocato Le Pera ha depositato tre memorie, accompagnate da documentazione e traduzioni dal portoghese.
Nella prima, la difesa ha prospettato la natura politica e persecutoria del procedimento, sostenendo che le condotte attribuite a Tagliaferro costituissero una denuncia di irregolarità nell’operato degli organi giudiziari ed elettorali, anziché un’attività destabilizzatrice.
La seconda ha approfondito il tema della concentrazione delle funzioni investigative, cautelari e decisorie in capo a de Moraes. La difesa ha contestato anche i criteri di assegnazione del procedimento e l’assenza di un tempestivo intervento autonomo della Procura generale, richiamando atti parlamentari sul monitoraggio dei social network e sull’impiego di apparati pubblici per acquisire informazioni.
Secondo quanto riferito dal difensore, la documentazione comprendeva anche indagini difensive internazionali con l’audizione di parlamentari brasiliani, tra i quali Jorge Seif, Eduardo Girão, Esperidião Amin, José Medeiros e Magno Malta.
Con la terza memoria sono stati prodotti documenti aggiornati sulla cittadinanza italiana e sviluppate le contestazioni sulle condizioni delle carceri brasiliane. Richiamando rapporti internazionali e precedenti giudiziari, la difesa ha denunciato rischi legati a sovraffollamento, carenze igienico-sanitarie, violenze e insufficienza delle garanzie individuali sul luogo e sulle condizioni dell’eventuale detenzione.
Il punto decisivo: il coinvolgimento di de Moraes
La Corte ha ritenuto fondati e assorbenti i rilievi relativi all’articolo 5, lettera a), del Trattato di estradizione Italia-Brasile del 17 ottobre 1989, ratificato con legge 144 del 1991. La disposizione impedisce la consegna quando il procedimento non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa.
Per i giudici, le informazioni che Tagliaferro avrebbe divulgato riguardavano proprio l’operato di de Moraes e dei suoi collaboratori. L’ex funzionario era stato assistente dello stesso magistrato presso il Tribunale superiore elettorale.
Anche senza attribuire formalmente a de Moraes la qualifica di persona offesa, la Corte considera «indiscutibile il suo coinvolgimento personale quale soggetto direttamente interessato dalle rivelazioni e quantomeno danneggiato, sul piano reputazionale e istituzionale».
Contemporaneamente, de Moraes aveva diretto l’attività investigativa, valutato gli elementi raccolti, adottato provvedimenti cautelari ed emesso il mandato di arresto. Dal suo gabinetto erano state promosse anche l’integrazione della richiesta di estradizione e la trasmissione della nuova denuncia.
È questa sovrapposizione, secondo il collegio, a compromettere le garanzie richieste per la consegna.
Perché non bastano ricusazione e decisioni collegiali
La Corte rileva che de Moraes non si è astenuto e che il procedimento non è stato affidato a un organo estraneo ai fatti.
La possibilità di attivare rimedi interni di ricusazione non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a neutralizzare il rischio. Neppure la natura collegiale delle decisioni elimina, secondo i giudici, il dubbio derivante dal ruolo di relatore e dalla direzione personale del procedimento.
Il pericolo, precisa la sentenza, «discende direttamente» dalla concreta conduzione dell’indagine. Non deriva quindi da una valutazione generale dell’ordinamento brasiliano né dall’accoglimento complessivo della tesi difensiva sulla persecuzione politica della componente “bolsonarista”.
La circostanza che il procedimento fosse ancora nella fase delle indagini non supera l’ostacolo: il giudizio sull’estradizione deve considerare anche il rischio che le future decisioni cautelari e di merito risentano della medesima mancanza di imparzialità.
Il precedente della Cassazione sul caso Zambelli
Nelle motivazioni viene richiamata la sentenza della Cassazione numero 21634/2026, relativa all’ex deputata italobrasiliana Carla Zambelli.
Secondo il principio riportato dalla Corte di Catanzaro, terzietà e imparzialità appartengono al nucleo essenziale del diritto di difesa e del giusto processo. Non è necessario che il sistema straniero sia identico a quello italiano: occorre però che assicuri effettivamente queste garanzie fondamentali.
Anche nel caso Zambelli, de Moraes risultava coinvolto come soggetto danneggiato e aveva esercitato molteplici funzioni nel procedimento. La Corte di Catanzaro considera l’analogia sostanziale e ravvisa nella vicenda Tagliaferro profili, per alcuni aspetti, «ancora più marcati».
Il rilievo sulla natura politica di una contestazione
La sentenza ha affrontato anche l’ulteriore ostacolo previsto dall’articolo 3, lettera e), del Trattato, relativo ai reati politici.
I giudici hanno chiarito che un movente politico non basta a trasformare un reato comune in un reato politico. Per questo hanno espresso dubbi sulla possibilità di qualificare in tal modo la sola rivelazione di segreti d’ufficio.
Diversa è la valutazione della contestazione aggiuntiva di abolizione violenta dello Stato democratico di diritto: una fattispecie che, secondo il collegio, riguardava direttamente l’organizzazione politica dello Stato e per la quale non emergeva dagli atti una lesione prevalente di beni comuni.
La Corte ha richiamato, sul criterio di distinzione, anche le sentenze di Cassazione 14575/2026 e 27350/2026. Il tema resta comunque secondario rispetto al motivo già ritenuto decisivo: la mancanza delle necessarie garanzie di imparzialità. Anche l’esame degli altri ostacoli prospettati dalla difesa, comprese le condizioni detentive, resta assorbito.
Revocato il divieto di espatrio
Il dispositivo ha dichiarato insussistenti le condizioni per accogliere la domanda brasiliana e revoca il divieto di espatrio.