Agenzia delle Entrate, da correggere il concorso per 622 assistenti: illegittimo il requisito della cittadinanza italiana
La Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di APN, ASGI, CGIL Lombardia e LEDHA. La procedura, destinata alle categorie del collocamento mirato, dovrà essere aperta anche agli stranieri ammessi dalla legge
Il concorso dell’Agenzia delle Entrate per 622 posti nell’area assistenti dovrà essere modificato. Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha dichiarato discriminatoria la clausola del bando del 15 maggio 2026 che prevedeva la cittadinanza italiana come requisito di partecipazione.
La selezione era rivolta agli iscritti al collocamento mirato previsto dalla legge 68 del 1999, quindi prevalentemente a persone con disabilità.
Perché il requisito è stato bocciato
Alla base della clausola c’era un Dpcm del 1994 che prevede la cittadinanza italiana per alcune amministrazioni, tra cui quelle riconducibili all’allora Ministero delle Finanze.
Nel frattempo, però, la normativa generale sul pubblico impiego ha aperto l’accesso anche ad alcune categorie di cittadini stranieri, tra cui familiari di cittadini dell’Unione europea, soggiornanti di lungo periodo e titolari di protezione internazionale.
Il punto, secondo il Tribunale, è che la cittadinanza italiana non può essere richiesta in modo automatico. Occorre verificare, caso per caso, se le mansioni previste comportino davvero l’esercizio di pubblici poteri.
Nel caso degli assistenti dell’Agenzia delle Entrate, il giudice ha ritenuto che questo presupposto non sussista.
Cosa dovrà fare adesso l’Agenzia
La sentenza ordina quindi all’Agenzia delle Entrate di modificare il bando e consentire la presentazione delle domande anche alle categorie di cittadini stranieri ammesse dalla normativa generale.
È inoltre previsto il pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione. Il provvedimento dovrà essere pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Il precedente della Cassazione
La decisione milanese arriva dopo un’altra pronuncia significativa. A luglio la Cassazione, con la sentenza 23818 del 2026, aveva affrontato una questione analoga relativa a un concorso del Ministero dell’Interno, ribadendo che la riserva di cittadinanza deve essere collegata alle effettive funzioni svolte e non applicata automaticamente a ogni profilo della pubblica amministrazione.
Il principio fissato è dunque chiaro: per escludere i cittadini stranieri non basta che il posto sia pubblico, serve dimostrare che quelle mansioni implicano concretamente l’esercizio di poteri autoritativi o la tutela di interessi essenziali dello Stato.
Per il concorso da 622 posti, questo passaggio ora impone all’Agenzia delle Entrate di rimettere mano alla procedura.