Revenge porn anche per i contenuti acquistati su OnlyFans
La Suprema Corte stabilisce che i video erotici diffusi senza consenso costituiscono revenge porn, anche se provenienti da piattaforme digitali.
La Corte di Cassazione ha stabilito che i contenuti erotici acquistati su OnlyFans non possono essere condivisi con terzi, anche se regolarmente acquistati. Con questa pronuncia, il reato di revenge porn si applica anche ai file provenienti da piattaforme digitali dove il download non è consentito.
La sentenza, emessa dalla Quinta sezione penale e depositata il 26 settembre 2025, segna un punto fermo nell’interpretazione giuridica del reato di diffusione illecita di materiale intimo, aggiornandolo alle dinamiche delle piattaforme online.
Il caso nato durante il lockdown
La vicenda risale al 2021, durante il lockdown. Una ragazza, iscritta a OnlyFans, aveva condiviso contenuti erotici con due amici all’interno della piattaforma. La situazione cambia a ottobre, quando uno dei ragazzi inoltra via WhatsApp un video esplicito della giovane a un quarto soggetto, estraneo al gruppo.
La donna, venuta a conoscenza della diffusione, presenta querela il 12 novembre 2021. La Procura di Pavia chiede e ottiene il rinvio a giudizio dell’imputato, che viene condannato in primo grado a cinque mesi e dieci giorni di reclusione per revenge porn.
Le tappe processuali
La Corte d’Appello di Milano aveva poi riformato la sentenza, dichiarando di “non doversi procedere per tardività della querela”. Secondo i giudici di secondo grado, la mancanza di consenso si sarebbe manifestata già nel febbraio 2021, quando la vittima aveva inizialmente inviato il file all’amico.
La Cassazione ha però ribaltato questa ricostruzione: «Il video è uscito dal ristretto circuito di condivisione a tre solo a partire da ottobre 2021». Da qui la conferma della rilevanza penale della condotta e la riaffermazione del diritto della vittima a una tutela piena.
Con questa decisione, la Cassazione estende esplicitamente la disciplina del revenge porn ai contenuti digitali provenienti da piattaforme a pagamento come OnlyFans. Un orientamento che ha conseguenze importanti: ribadisce che la tutela della riservatezza prevale sull’accesso legittimo al contenuto; afferma che la diffusione senza consenso resta penalmente rilevante, indipendentemente dal canale di provenienza; aggiorna la giurisprudenza alle nuove frontiere del diritto digitale.