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27/07/2026 ore 09.16
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Interdittiva antimafia annullata: la Prefettura doveva valutare le misure di prevenzione collaborativa

Il Consiglio di Stato riforma il Tar di Parma e accoglie l’appello dell’avvocato Oreste Morcavallo sull’articolo 94-bis

di Redazione

Prima di adottare un’interdittiva antimafia, la Prefettura deve valutare se ricorrano le condizioni per applicare le misure di prevenzione collaborativa previste dall’articolo 94-bis del Codice antimafia. L’esito di questa valutazione deve emergere dalla motivazione del provvedimento e non può essere ricostruito successivamente dal giudice amministrativo.

È il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 23 luglio 2026, che ha accolto l’appello proposto dall’avvocato Oreste Morcavallo contro la decisione del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma.

I giudici di secondo grado hanno riformato la sentenza del Tar e annullato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Emilia.

La valutazione richiesta prima dell’interdittiva

Il motivo di appello accolto riguarda l’obbligo dell’autorità prefettizia di esaminare, prima di adottare la misura interdittiva, la possibile applicazione degli strumenti di prevenzione collaborativa.

L’articolo 94-bis del decreto legislativo 159 del 2011 consente al prefetto, in presenza di situazioni di agevolazione occasionale, di prescrivere all’impresa una serie di misure dirette a rimuovere o prevenire il rischio di condizionamento mafioso.

La prevenzione collaborativa non rappresenta un’alternativa automatica all’interdittiva. La scelta resta affidata alla valutazione tecnica della Prefettura, che deve però esaminare concretamente i presupposti e spiegare perché lo strumento possa essere applicato oppure debba essere escluso.

La giurisprudenza amministrativa ha già inquadrato queste misure come strumenti di “self cleaning”, applicabili nella fase amministrativa e rimessi alla discrezionalità del prefetto. Ha inoltre chiarito che i relativi presupposti devono essere vagliati prima dell’adozione dell’interdittiva. Lo ricorda l’Ufficio del massimario della Giustizia amministrativa.

La motivazione non può essere integrata dal Tar

Il secondo passaggio centrale della decisione riguarda i limiti del controllo esercitato dal giudice amministrativo.

Secondo la ricostruzione fornita dalla difesa, l’eventuale mancanza di motivazione della Prefettura sulla prevenzione collaborativa non può essere colmata dal Tar. La valutazione deve essere compiuta dall’autorità amministrativa prima dell’emissione dell’interdittiva e deve risultare dal provvedimento.

Il giudice può verificare la legittimità della scelta, ma non può sostituirsi alla Prefettura effettuando per la prima volta una valutazione che l’Amministrazione aveva omesso.

Il principio assume rilievo perché individua un preciso passaggio procedimentale tra l’accertamento del rischio di infiltrazione e la scelta della misura da applicare all’impresa.

Cosa prevede l’articolo 94-bis

Le misure di prevenzione collaborativa sono state introdotte per affrontare i casi nei quali il rischio di agevolazione mafiosa sia ritenuto occasionale e, quindi, potenzialmente superabile attraverso prescrizioni e controlli.

La loro funzione è affiancare l’impresa in un percorso di recupero della legalità, evitando l’estromissione dal mercato quando il livello di compromissione accertato non presenti caratteri strutturali e permanenti.

Il Consiglio di Stato non ha quindi stabilito che la prevenzione collaborativa debba essere sempre disposta. Il principio riguarda la necessità che la Prefettura valuti lo strumento e motivi la propria decisione prima di ricorrere all’interdittiva.

Un precedente orientamento della giustizia amministrativa aveva già affermato che il ventaglio delle misure previste dall’articolo 94-bis deve essere esaminato nei suoi presupposti applicativi prima della conferma di un’informazione interdittiva. Il principio è illustrato sul portale ufficiale della Giustizia amministrativa.

Morcavallo: «Sentenza innovativa e rilevantissima»

L’avvocato Oreste Morcavallo, difensore dell’impresa destinataria del provvedimento, ha sottolineato la portata della decisione.

«È una sentenza innovativa e rilevantissima che impone alla Prefettura di motivare l’applicabilità o meno dell’articolo 94-bis del Codice antimafia, e questo prima di emettere l’interdittiva», ha dichiarato il legale.

«Tale obbligo deve essere adeguatamente motivato e non può essere surrogato dal Tar. La sentenza farà scuola per tutti i procedimenti prefettizi», ha aggiunto Morcavallo.