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10/08/2026 ore 18.49
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Va a letto in quattro giorni con due gemelli. Impossibile sapere chi è il padre, si finisce in tribunale

Una donna dà alla luce un bambino, inevitabilmente appartenente ad uno dei due fratelli. E’ impossibile stabilire chi sia il padre del bambino: i test del DNA non distinguono e la paternità per adesso è “binaria”

di Redazione

Determinare la paternità biologica di un minore tramite la tipizzazione del profilo genetico rappresenta oggi una procedura standardizzata, dotata di un margine di accuratezza pressoché assoluto. Esistono tuttavia contesti eccezionali in cui la scienza medica e il diritto sostanziale si scontrano con un limite strutturale insuperabile. Un caso emblematico, recentemente esaminato dalle autorità giudiziarie di Londra, ha riportato al centro del dibattito scientifico e forense l'impossibilità oggettiva di stabilire la filiazione in presenza di gemelli identici.

Il quadro fattuale e la controversia legale

La vicenda, riportata in Italia da Fanpage, trova origine nei rapporti affettivi e personali intercorsi tra una donna e due fratelli monozigoti. Nel corso del medesimo mese in cui è avvenuto il concepimento, la donna ha avuto rapporti di natura intima e di tipo sessuale con entrambi i fratelli, distanziati nell'arco di soli quattro giorni. A seguito della nascita del bambino, registrato negli atti di causa come "child P", la documentazione anagrafica formale riportava l'indicazione di uno dei due fratelli quale padre legale.

Successivamente, la madre e l'altro fratello hanno avviato un'azione giudiziaria per chiedere la revisione dell'atto di nascita e la contestuale ripartizione o riassegnazione della responsabilità genitoriale. La controversia è giunta dinanzi al tribunale di famiglia di primo grado, dove il giudice togato ha inizialmente rigettato la richiesta di rettifica, confermando la validità formale dell'iscrizione originaria al registro dello stato civile. Tale decisione ha spinto le parti a proporre ricorso presso la Corte d'Appello.

L'incapacità diagnostica dei test biologici standard

Il nodo centrale della questione risiede nella natura biologica dei gemelli monozigoti, i quali condividono la totalità del patrimonio genetico nucleare derivante dal medesimo zigote. I test del DNA di impiego comune nei procedimenti civili analizzano sequenze di microsatelliti (STR) che risultano perfettamente sovrapponibili nei due fratelli. Di conseguenza, le indagini genotipiche ordinarie si sono rivelate inidonee a distinguere chi, tra i due uomini, sia il genitore biologico del minore.

Sebbene la moderna genomica contempli tecniche avanzate di sequenziamento ad altissima risoluzione - in grado teoricamente di individuare ridottissime mutazioni somatiche o differenze epigenetiche maturate dopo la scissione embrionale -, tali esami presentano costi estremamente elevati, protocolli non del tutto standardizzati nel settore medico-legale e un margine di affidabilità non ancora privo di incertezze per l'utilizzo processuale.

La pronuncia della Corte d'Appello

Presieduta da Sir Andrew McFarlane, la Corte d'Appello ha confermato l'impossibilità di pervenire a una certezza probatoria allo stato attuale della tecnologia. Nella ricostruzione dei magistrati, le probabilità biologiche che il padre sia l'uno o l'altro fratello si equivalgono perfettamente al cinquanta per cento. Il giudice di secondo grado ha sottolineato che la condizione del minore rimane, sotto il profilo causale e fattuale, strettamente binaria: il padre è necessariamente uno dei due individui, ma non sussiste alcun elemento di prova idoneo a sciogliere il dubbio.

Sotto il profilo cautelare, la Corte ha disposto la sospensione temporanea dei diritti e doveri legati alla responsabilità genitoriale in capo al fratello formalmente iscritto nel certificato di nascita, in attesa di ulteriori approfondimenti procedurali o scientifici. Allo stesso tempo, il collegio giudicante ha respinto la richiesta di escludere categoricamente la paternità di quest'ultimo, evidenziando il principio secondo cui la mancata dimostrazione positiva di un fatto non equivale alla prova del suo contrario.