Separazione delle carriere, il referendum e il nodo del giusto processo
La consultazione confermativa sulla riforma della magistratura riapre il dibattito su terzietà, imparzialità e crisi del sistema delle correnti
Come noto, il 18 novembre scorso la Corte di Cassazione ha ammesso il referendum sulla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, con la formulazione del seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».
Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEOIl testo di legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, per cui necessita di referendum confermativo, attinge gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione ed è frutto dell’obiettivo dichiarato di rafforzare la terzietà e imparzialità del giudice e la parità delle parti nel processo. La riforma fa quindi da corollario al principio costituzionale del “giusto processo”, indicato nel primo comma dell’art. 111, architrave costituzionale del processo accusatorio adottato dal nostro Paese nel 1988.
Il nuovo disegno costituzionale è infatti del tutto coerente e conseguenziale rispetto alla disciplina del giusto processo. Senza volere esaminare in maniera specifica i suoi vari aspetti, il perché tale riforma sia così divisiva tra gli operatori del diritto, avvocati e magistrati, nel mondo accademico e tra le forze politiche, in quest’ultimo caso verosimilmente per motivi di schieramento pro governativo o meno, appare poco comprensibile.
Separazione delle carriere: perché votare Sì secondo BelvedereLa questione ha radici lontane. La legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 introduce nel dettato costituzionale le garanzie previste dal cosiddetto “giusto processo” che, rivenienti da altre esperienze costituzionali e dalle carte dei diritti internazionali, rappresentano l’evoluzione della coscienza e della cultura civile e politica dei diritti umani, della dottrina e della giurisprudenza. Questi princìpi sul piano processuale danno vita e vigore alla parità fra accusa e difesa, al contraddittorio fra le parti, alla ragionevole durata del procedimento, al diritto ad un giudice terzo e imparziale.
Purtroppo, a distanza di 26 anni appare illusorio confidare sulle sole qualità professionali e umane del giudice, in particolare dopo il processo di involuzione vissuto negli ultimi decenni dalle correnti della magistratura associata, trasformatesi da organi di espressione del pluralismo culturale e ideologico delle toghe a veri e propri centri di potere, culminato nello scandalo Palamara del giugno 2019 sulle nomine pilotate da parte del CSM.
Separazione delle carriere, Gratteri al network LaC: «Il Pm deve poter lavorare serenamente con il Codice in mano»A tal proposito, si ricordi che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al plenum straordinario del 21 giugno 2019, quando lo scandalo giudiziario si stava rivelando in tutta la sua portata, abbandonando il suo consueto aplomb prudenziale, ebbe a dire: “Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche per il prestigio e l’autorevolezza dell’intero ordine giudiziario; la cui credibilità e la cui capacità di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica”.
Aver dato un adeguato rango costituzionale ai principi di terzietà e imparzialità, con l’integrazione del testo dell’art. 111 Cost., evidentemente non si è rivelato sufficiente. Si confida che la riforma costituzionale che sarà portata all’attenzione referendaria possa contribuire alla riaffermazione di quei princìpi del giusto processo, finora sovente relegati al dibattito accademico e la cui effettività è stata pervicacemente inseguita dall’Avvocatura, affinché lo stesso processo, mutuando dall’esperienza amministrativistica, non sia solo «…esercizio di autorità, ma anche misura di tale autorità e dell’altrui libertà e, per ciò stesso, garanzia della libertà di ciascuno nel rapporto regolato con il potere e con l’altro da sé». Deterior surdus eo nullus qui renuit audire.