Seggi a Rende, il TAR respinge il ricorso: resta invariato il Consiglio comunale
Respinta l’istanza sulla ripartizione dei seggi dopo le elezioni del maggio 2025. Confermata la proclamazione degli eletti
La ripartizione dei seggi nel Consiglio comunale di Rende, uscita dalle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, resta invariata. Il TAR Calabria ha infatti respinto il ricorso che chiedeva una diversa attribuzione dei posti in aula, mettendo fine – almeno in questa fase – a una contestazione che puntava a rimettere mano all’equilibrio consiliare.
La decisione è arrivata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025, con una sentenza che ha ritenuto corretta l’applicazione delle norme elettorali da parte degli organi competenti al momento della proclamazione degli eletti, avvenuta il 16 giugno 2025.
Il ricorso era stato presentato da Rossana Ferrante, candidata nella lista Partecipazione, collegata al candidato sindaco Bilotti. Al centro della contestazione vi era il metodo con cui erano stati attribuiti i seggi alle diverse coalizioni e, successivamente, alle singole liste. Secondo la ricorrente, un diverso calcolo avrebbe comportato lo spostamento di un seggio dal gruppo collegato a Marco Saverio Ghionna a quello di Bilotti, con la conseguenza diretta di un suo ingresso in Consiglio comunale.
La proclamazione ufficiale aveva assegnato 15 seggi alle liste collegate al sindaco eletto Sandro Principe, 5 seggi a quelle collegate a Ghionna, 3 seggi al gruppo di Bilotti e 1 seggio alle liste della candidata Rossella Gallo. Ferrante sosteneva che il gruppo Bilotti avrebbe dovuto ottenere quattro seggi e non tre, a discapito del gruppo Ghionna.
Il TAR, però, ha respinto questa ricostruzione, chiarendo un punto centrale della normativa elettorale. I giudici hanno spiegato che l’articolo 73 del Testo unico degli enti locali impone una procedura precisa: prima si stabilisce quanti seggi spettano a ciascun gruppo di liste collegato a un candidato sindaco, e solo successivamente si procede alla ripartizione dei seggi all’interno del gruppo, tra le singole liste che lo compongono.
È proprio questo passaggio logico – sottolinea il Collegio – a rendere infondata la tesi della ricorrente. La distribuzione tra le liste non può infatti incidere sul numero complessivo di seggi assegnati al gruppo, che viene determinato a monte con il metodo dei quozienti. Una lettura che, secondo il TAR, è coerente non solo con il dato letterale della norma, ma anche con la giurisprudenza già consolidata in materia.
Nel giudizio si è costituito il controinteressato Gianluca Garritano, mentre il Comune di Rende non ha preso parte al processo. Proprio in favore del controinteressato, il TAR ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 4.000 euro, oltre accessori di legge.